Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno e membro del GL 1 UNI risponde gratuitamente alle vostre domande sulla posa del serramento.
NB: La risposta verrà pubblicata su questa rubrica entro pochi giorni;
se desideri riceverla anche per email scrivi insieme alla domanda anche il tuo indirizzo email.
Ho aquistato circa un anno e mezzo fà delle vetrate scorrevoli in pvc di una nota azienda nel mese di luglio in una giornata caldissima si è fratturato un vetro stratificato 8/9dal lato interno ,il produttore si rifiuta di sostituirlo ,cosa ne pensa? Egidio dellemezzo
Il termine "fratturato" mi fa pensare ad un evento repentino e non ad una crepatura che con il tempo abbia corso lungo la lastra, per cui potrebbe essere un caso di shock termico dovuto a cause non dipendenti dalla qualità del serramento o del vetro; in questo caso il suo fornitore sarebbe nel giusto a non volersi accollare i costi di sostituzione del vetro in quanto la cosa non dipenderebbe da lui ma sarebbe un evento fortuito.
Buonasera, sono Snto della provincia di lecce e vorrei chiedere all\esperto se è normale, come asserisce il mio installatore, che il portone d'ingresso di marca DIERRE presenti il telaio, solo sulla parte superiore destra, una tolleranza (luce - spiffero) di 7 - 8 millimetri, dal quale entra di tutto, polvere vento odori provenienti dalla strada e perfino la luce del sole si vede dall'interno. Ho cercato piu' volte di fare presente il problema al mio installatore, ma questo asserisce che non si tratta di un difetto di montaggio ma e dovuto all'altezza del portone e visto che comunque chiude, sebbene con difficoltà, non è un suo problema. E' un difetto risolvibile, come, deve essere smontato tutto il portone o è sufficiente solo la parte fuorisquadro?
Un serramento esterno deve chiudere su tutto il perimetro in quanto il suo scopo principale è quello di isolare l'ambiente interno dall'esterno; oltre a questo considerata l'entità del difetto da lei descritto mi sorge anche qualche dubbio sull'effettiva sicurezza all'effrazione di un portone avente tolleranze del livello di quelle da lei citate. Ora senza visionare il prodotto non è possibile definire se il problema sia causato da errori in fase di produzione o in fase di installazione e quindi non è nemmeno possibile prospettare una modalità di intervento, ma mi pare evidente che un serramento esterno non possa presentare aperture nell'ordine dei 7/8mm tra anta e telaio e quindi è altrettanto evidente che qualcuno (installatore, rivenditore, ditta produttrice) debba intervenire se non per eliminare in toto quantomeno per ridurre il difetto a proporzioni più accettabili.
per cortesia vorrei sapere i costi della posa di serramenti in pvc e porte interne per farmi un prezziario ke sia giusto per me e per i clienti, grazie
Non esistono parametri precisi riferiti alla posa in opera dei serramenti tali da poter essere utilizzati per la stesura di un preziario. Le uniche indicazioni provengono dai preziari di enti quali p.ex la camera di Commercio di Varese o di Milano, i quali però si limitano ad indicare un costo orario lasciando al singolo operatore il compito di definire quante ore servano per l'installazione di un serramento.
Un mio cliente mi ha mostrato le vetrate dei serramenti in legno della sua abitazione. Il vetro è di tipo S.G.G. CLIMAPLUS ULTRA N Ar
3+3 PLANILUX PLANITHERM ONE/16gas Argon 90%/5 PLANILUX TEMPRATO/ 16 gas Argon 90%/PLANITHERM ONE 3+3 PLANILUX trasmittanza temica Ug=0.5W/mqK. Nell\'intercapedine del vetro camera sono presenti delle tracce e imporonte di ampia superficie. Dalla mi analisi in base alla norma UNI 11404 ho associato al fenomeno Wettability ma sorge il dubbio nella lettura in quanto le tracce sono all'interno della camera e si manifestano anche in condizioni ordinarie non solo in cado si pioggia, condensa o altro. Che tipo di contestazione è possibile fare al fornitore del serramento (fattura del febbraio 2010)? Ringrazio e saluto.
Il fenomeno di wettability si limta alle superfici esterne in quanto le facce vetro interne alla camera non possono essere interessate da fenomeni di condensa, pioggia o acqua per la pulizia. In caso si verifichino macchie all'interno delle camere con vetri basso-emissivi è probabile che si tratti o di anomalie nel coating derivanti o da problemi all'atto della deposizione del medesimo o da errori durante la movimentazione delle lastre prima della composizione del vetrocamera. Prendendo come base la UNI TR11404 penso che tali difetti possano venire valutati ai sensi del prospetto 1, facendo riferimento alle voci "Inclusioni,bolle difetti puntiformi ecc..." e "Residui superificiali (macchie) nell'intercapedine di colore bianco-grigiastro trasparente", riferendosi alla loro allocazione nelle zone P o V e quindi determinandone l'accettabilità in base ai parametri di cui al prospetto citato.
buongiorno,mi sono state fornite finestre in legno con vetrocamera ,dove la canalina del vetro e rientrante di quattro millimetri rispetto la battuta .e un lavoro corretto o solo un piccolo vizio estetico?
Non esiste alcuna regola che stabilisca quale sia il corretto posizionamento del canalino distanziale dei vetricamera rispetto al filo del regolo. Un rientro di 4mm a mio avviso rientra nei parametri di normalità, non è assolutamente contestabile e, per quanto io non lo ritenga tale, potrebbe rappresentare al limite un irrilevante vizio estetico. In buona sostanza, a meno che non vi siano altre mancanze, il lavoro a lei eseguito è da ritenersi corretto
Salve mi hanno montato degli scuri in alluminio che a mio parere hanno numerosi deficit(infiltrazioni di luce acqua,ecc..).Nella contestazione è a mio favore il fatto che non ci sia un contratto scritto nonostante gli scuri siano già montati?Grazie
L'assenza di contratto non è mai buona cosa in quanto impedisce di definire quali fossero in relatà le clausole pattuite tra le parti. Nello specifico però mi dichiaro piuttosto perplesso sulla possibilità di contestare degli scuri basandosi su motivazioni quali le infiltrazioni di acqua in quanto, a meno di paticolari condizioni contrattuali, non è previsto che tale tipologia di infisso debba presentare una qualsiasi forma di tenuta
sono nel settore dei serramenti da oltre 20 anni. sono passato sia dalla vendita a privati che alla posa per vari produttori. Volevo sapere se esiste un "prezziario medio" perle mere prestazioni di posa a cui ci si può riferire perchè ritengo che la posa in opera sia quantificata troppo poco in genere.
Non esiste un preziario nazionale riferito specificamente alle operazioni di posa di serramenti. Alcune camere di commercio ,quali p.ex quella di Milano o quella di Varese, pubblicano però dei preziari specifici riferiti alle opere edili all'interno dei quali si possono trovare eccellenti indicazioni in merito; faccio però presente che di solito tali preziari indicano per le operazioni in cantiere solo il costo orario e non l'incidenza a pezzo o a metro quadro riferito alle varie tipologie di serramento. Personalmente ritengo che i prezzi medii riscontrabili sul mercato relativi alla posa in opera di serramenti siano in effetti troppo bassi, soprattutto rispetto alle caratteristiche prestazionali che in effetti vengono richieste alla posa in opera (tenuta all'acqua e all'aria,isolamento termico con eliminazione dei ponti temici,isolamento acustico), alle richieste estetiche della comittenza la quale non pare più disposta a tollerare nemmeno le inevitabili imperfezioni proprie di ogni opera umana e soprattutto rispetto alle prove che vengono eseguite successivamente in sede di eventuale contenzioso (prove fonometriche,termografie,blower door test ed altro). L'eccessiva contrazione dei prezzi della posa in opera impedisce di fatto l'utilizzo sia di molte delle moderne tecnologie di posa sia delle maggior parte delle procedure di installazione e sigillatura sviluppate negli ultimi anni, in quanto tali metodologie e materiali risultano molto più costosi rispetto al classico sistema "monoblocco su falsotelaio piatto,sei viti, schiuma e un po'di silicone...e di corsa perchè non c'è tempo da perdere"; ciò purtroppo porta molti operatori del settore a privilegiare metodologie di posa scarne,deficitarie e affrettate,ormai non più all'altezza dei tempi e delle richieste della committenza, con le tragiche conseguenze che ci si trova poi a riscontrare in sede di contenziosi legali.
in un vano scala ad un'altezza di circa 1o metri delle finistrelle con apertura a manovella con filo per cause fortuito si è staccato il filo dalle finestre e una è precipatata nel vano scala con il rischio di provocare un grave incidente è passato circa 20 anni dall'installazione è ancora responsabile chi ha fornito ed installato le finestre ?
Ho la netta impressione che 20 anni siano un po'troppi per ogni forma di contestazione anche se legata alla sicurezza in uso. Personalmente da un punto di vista tecnico ritengo che dopo 20 anni un oggetto abbia il pieno diritto di guastarsi e che l'incidente sia da ascrivere più a scorretta, carente o assente manutenzione che non ad errori di costruzione o progettazione del prodotto.
A chi rivolgermi per avere una perizia che valuti se i serramenti siano posati a regola d'arte e quanto costa Grazie
Per una perizia lei potrà contattare un geometra, un architetto o un ingegnere ai quali potrà chiedere un preventivo di spesa. Io non mi posso dichiarare disponibile ad una perizia a favore di un cliente finale contro un serramentsta, in quanto ciò sarebbe in chiaro contrasto con il mio ruolo istituzionale di Presidente Nazionale del Gruppo Mestiere Legno di Confartigianato
Buonasera, 9 anni fa stipulai un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti tutti con anta ribalta e vetri antisfondamento 3+3/12/4.Recentemente ho ricevuto la fattura di saldo sebbene a tutt'oggi il lavoro risulta purtroppo ancora incompleto di coprifilo ed altri particolari.Ho fatto fare una perizia preventiva e fra i vari vizi occulti purtroppo incontestabili per il troppo tempo passato, è emerso che il serramentista su metà infissi ha messo semplici vetri 4/12/4 Posso considerare una risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453c.c. "aliud pro alio" ? Grazie
Personalmente ritengo che dopo 9 anni lei sia mostruosamente in ritardo per ogni tipo di contestazione. Si tratta però di un aspetto squisitamente legale in quanto siamo di fronte ad una non rispondenza della fornitura rispetto a quanto previsto in sede di contratto, il che al limite potrebbe comportare anche il reato di frode in commercio data la evidente inferiorità di quanto consegnato rispetto a ciò che è stato pattuito (un vetro 4/12/4 è sensibilmente inferiore ad un 3+3/12/4 sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della prestazione acustica). Io purtroppo sono solo un consulente tecnico, quindi le consiglio di interpellare un avvocato il quale sarà di certo più preparato di me per quel che riguarda le prescrizioni e le decadenze in rapporto a questo specifico caso.
Buongiorno,
a gennaio 2011 ho sostituito dei vecchi serramenti in alluminio con dei nuovi serramenti in pvc bianco.
Essendo l'appartamento ancora in fase di ristrutturazione al momento del montaggio, mi sono resa conto solo dopo alcuni mesi, pulendo i serramenti, che sulla struttura in Pvc ci sono delle evidenti macchie scure (sembrano impronte) non removibili in alcun modo. Posso richiedere, a distanza di mesi, la sostituzione dei serramenti macchiati?
Normalmente i difetti visibili andrebbero contestati entro 8 giorni dalla consegna del bene, quindi temo che lei sia in notevole ritardo. In ogni caso lei può tentare, tenendo però presente che il fornitore è nel suo pieno diritto di eccepire la tardiva contestazione e quindi di rifiutarsi di rispondere del difetto lamentato
buon giorno
Ho ristrutturato di recente una villetta sostituendo avvolgibili , cassonetti a filo muro coibentati, e serramenti in legno con doppi vetri e gas Argon. il tutto è stato commisionato ad un artigiano che ha effettuato anche la posa. La cosa si è conclusa un anno fa ,ma essendoci ancora alcune finiture da effettuare il piano non è stato mai abitato. Ora dopo la lamatura del parquet si sono riscontrate alcune problemetiche. Nel salone dove sono state istallate 3 porte finestre da 3 ante e una finestra sempre da tre ante(in luogo delle 4 ante esistenti)non si riesce ad aprire completamente le due ante incernierate.
Sollevata la problematica alla ditta mi sono sentita rispondere che era logico perchè sono pesanti.
Ho chiesto la sostitizione delle cerniere con altre che possano sopportarne il peso, mi ha risposto che non esistono e che avrei dovuto sapere che passando da 4 a tre ante poteva verificarsi questa problematica.
e che devo tererle così perche non c'è nulla da fare se non forzarle un pò nel'apertura totale. Secondo la ditta la terza anta la devo considerare un anta fissa di sicurezza.Questa soluzione ovviamente non mi soddisfa molto e chiedo conferma di una possibile problematica.
Sottolineo che ho sostituito ben 16 serramenti e avvolgibili , tutti debitamente saldati anche se sono state riscontrate problematiche sulla laccatura ( Bianco ral) che si è crepata dopo un mese dalla posa, l'errata fornitura di una porta con apertura su lato destro invece che sul sinistro..
sono muna persona ragionevole e prima di affrontare un'azione legale vorrei capire se effettivamente non si può risolvere la questione del'apertura completa delle tre ante in qualche altro modo che non la frettolosa soluzione del serramentista. che mi consiglia di lasciare sempre chiusa la terza anta !
grazie per l'attenzione cordiali saluti
Nei serramenti con ante incernierate l'una sull'altra (come nel caso della coppia di un tre ante) qualora i battenti abbiano una larghezza importante l'anta incernierata a telaio sarebbe sempre da considerare semifissa, ossia da tenere normalmente in posizione bloccata e da aprire solo in caso di necessità reale. Tale accorgimento è necessario non a causa dell'insufficente portata delle cerniere, ma è dovuto al fatto che sganciando la seconda anta si crea uno sbraccio eccessivo rispetto al punto di fulcro, il quale anche in caso di cali percentualmente minimi (inevitabili e non causati da errori di produzione o da scarsa qualità delle cerniere) fa sì che il complesso formato dalle due ante scenda e quindi renda difficoltosa la movimentazione. Nei serramenti moderni tale calo è accentuato dal notevole peso dei vetricamera, molte volte composti da due lastre stratificate In questo caso il falegname ha ragione e non esistono soluzioni; oltre a ciò la cosa non può venire considerata un difetto in quanto è il normale comportamento di un serramento plurianta. Per completezza le faccio presente che l'unico tipo di ferramenta che permetta la completa apertura di un plurianta di grosse dimensioni è il cosiddetto sistema a libro, che nelle versioni a tenuta necessarie per rispondere alle attuali richieste di tenuta raggiunge costi veramemte importanti.
Buonasera. Avrei una domanda riguardante difetti riscontrati sulle bugne di alcune porte in legno massello. Quale può essere la causa dello scollamento dei listelli che formano il pannello (bugna), dando luogo ad evidenti fessurazioni? La responsabilità è del falegname? Grazie in anticipo il suo tempo
Il legno massiccio può dare origine a movimenti causa variazioni igrometriche, generando scollamenti o fessurazioni soprattutto sulle bugne le quali presentano una massa maggiore rispetto agli altri elementi dell'infisso. Per evitare ciò molto spesso oggi si ricorre a pannelli formati da uno strato interno di materiale composto (p.ex multistrato o MDF idrofugo) successivamente impellicciato, i quali evitano il problema dei ritiri ma potrebbero nel lungo periodo essere affetti da distacchi dello strato superficiale esterno. Su pannelli massicci se le fessure o gli scollamenti rimangono superficiali e ridotti non sarebbero da ritenere difetti gravi ma bensì eventi causati dalla intrinseca natura del legno;oltre a ciò può avvenire che microfessurazioni verificatesi in periodi molto secchi ed asciutti si richiudano spontanemente con il ritorno dell'umidità a livelli più normali. Qualora tali difetti non fossero superficiali ma intaccassero la struttura del panello sarebbe il caso di riparare (ove possibile) o sostituire gli elementi danneggiati.
ho montato un serramento scorrevole a due ante . dopo 3 settimane il vetro (5+5/15argon/3+3BE)si rompe con un crepo che va da destra a sinistra. sostituisco il vetro. e dopo 3 mesi si rompr il vetro dell'altra anta sempre da destra a sinistra. ho controllato il serramento e non c'é niente che tocchi il vetro sul punto dove parte la scheggiatura. la mia domanda é che il vetro possa essere stato diffettato ? e che il crepo si sia presentato anche dopo tanto tempo?
Definire il perchè della rottura di un coppia di vetri in assenza di punti di contatto anomali è difficile anche esaminando il vetro stesso. In caso il serramento fosse molto esposto al sole o avesse nelle vicinanze elementi potenzialmente radianti ad alta temperatura (p.ex la falda di un tetto rivestito in metallo) si potrebbe sssere in presenza di rotture da shock termico.
Ho preso in affitto un appartamento nel dicembre 2010 e durante l'inverno 2011 con mia moglie abbiamo sofferto un fredoo intenso e avuto spifferi ovunque in casa che penetravano da tutte le porte. interessato di ciò il proprietario che è anche un costruttore mi ha detto che la sistemazione del difetto spetta a me. E' possibile questo?
Ritengo che la materia in questione possa essere regolamentata dal contratto di affitto da lei firmato. Purtroppo non sono uno specialista in questo tipo di contrattualistica quindi non le so dire se vi siano o meno articoli di legge che stabiliscono le responsabilità in materia di migliorie ed eliminazione difetti.
Per la durata del vetro camera in anni a quale legge posso fare riferimento?
Normalmente i vetricamera si intendono garantiti 10 anni contro le infiltrazioni di umidità, cosa questa che crea condense. Per altri tipi di cedimento (crepe,rotture ecc...) ritengo che la garanzia sia quella normale di 2 anni.
Perchè si sono curvate le porte a balcone?
Purtroppo la scarsità di informazioni presente nella mail mi impedisce di dare una risposta veramente valida. Mi permetterò di avanzare alcune ipotesi presumendo che si tratti di serramenti in legno . Solitamente l'incurvamento di un serramento in legno è provocato da:
legname troppo nervoso, ossia con fibratura instabile
legname non correttamente stagionato
situazioni locali di elevata differenza igrometrica tra le due facce del serramento (p.ex casa intonacata da poco, serramenti lasciati chiusi durante i mesi estivi, quindi elevata umidità interna con conseguenti condense sul serramento+forte irraggiamento solare esterno con conseguente calo dell'umidità sulla faccia relativa)
lamellare mal composto
serramenti mal utilizzati, ossia non correttamente portati in chiusura durante l'aggancio della ferramenta
Bisogna comunque tenere presente che il legno, essendo un materiale "vivo", può dare luogo a deformazioni anche se non si verificano nè errori di costruzione nè utilizzi scorretti.Si tenga presente che piccole deformazioni non significative dal punto di vista della funzionalità non sono da considerare un difetto ma solo una caratteristica propria di un materiale naturale il quale presenta vantaggi pienamente in grado di compensare i larti negativi (assoluta ecocompatibilità,assenza di sostanze tossiche al suo interno, possibilità di ripristino anche in caso di danneggiamenti di elevata entità). In ogni caso un serramentista serio prevede di default una certa percentuale di deformazioni, quindi non dovrebbero esserci problemi nel richiedere una ristemazione dei serramenti imbarcati, risistemazione che potrebbe avvenire tramite la sostituzione dei soli elementi deformati (p.ex sostituzione dei montanti) senza richiedere l'eliminazione dell'intero serramento.
Ho realizzato un nuovo infisso in facciata che prima non esisteva e mi sono rivolta a un rivenditore internorm per la realizzazione del serramento e per la posa. Il giorno in cui mi dovevano posare il serramento ho appurato che era sbagliato, nel senso che anzichè avere una minima parte apribile sovrastante e una parte fissa sotto era stato realizzato al contrario. Purtroppo al momento dell'ordine il responsabile mi aveva detto che non poteva stampare il foglio ma che era tuuto a posto, quindi io in mano non ho nulla che avvalori lo sbaglio. Ovviamente mi sono fatta montare la finestra lo stesso, non potendo rimanere con un buco aperto per un mese e più(tempo di cambiare l'ordine). Una volta montata la finestra mi accorgo che una parte di guarnizione esterna manca, probabile errore del costruttore e inoltre il rivenditore non mi rilascia nessuna documentazione sulla marchiatura CE e sulla composizione della finestra (io avevo richiesto anche vetri antisfondamento). Quali sono i miei diritti? Grazie
Il suo problema si può dividere in due parti: per quel che riguarda la contestazione di mancata aderenza all'ordine (aperture sbagliate, mancanza di vetri antisfondamento) non avendo lei nulla che comprovi la reale composizione ordinata e, inoltre, avendo lei in pratica tacitamente accettato il prodotto facendone eseguire la posa senza rimostranza alcuna ritengo che non vi sia modo di percorerre questa via. Per quel che riguarda la mancata marcatura CE tale assenza comporta di per sè la non idoneità all'immissione sul mercato con relativo obbligo di ritiro dal medesimo. Le faccio presente però che è molto improbabile che un prodotto Internorm sia mancante di marcatura CE,in quanto le grosse ditte sono molto rigorose in merito alla parte formale; è molto più probaible che il suo rivenditore si sia dimenticato di consegnarle la documentazione relativa e che quindi, all'atto di una sua contestazione basata sulla mancanza di marcatura, possa produrre i documenti del caso annullando in pratica ogni sua contestazione.
Buongiorno sono un posatore la mia domanda é dal momento in cui finisco il lavoro quanto ne sono responsabile per quanto riguarda sigillature e registrazioni? grazie mille
Per quel che riguarda le sigillature ritengo che, in generale, si possa applicare la garanzia di due anni; quindi qualora un serramento da lei installato dovesse presentare infiltrazioni (solitamente d'acqua in quanto quella relative all'aria sono molto più difficili da riscontrare a meno che non abbiano proporzioni monumentali) lei sarebbe tenuto a porvi rimedio, solitamente procedendo ad una sigillatura supplementare. In merito alle registrazioni il discorso si fa più complesso in quanto:
la necessità di procedere ad una registrazione non sempre è dovuta alla posa in opera ma può venire determinata anche da cause correlate alle modalità di costruzione dell'infisso e quindi non ascrivibili all'operato dell'installatore
nel caso di serramenti molto pesanti (p.ex infissi di dimensioni importanti dotati di vetri antirumore o di vetri blindati) una o più registrazioni sarebbero da considerare fisiologiche, quindi da preventivare all'atto della quantificazione della posa. In questo caso è consigliabile preavvertire il cliente finale del fatto che la necessità di provvedere a successive registrazioni non rappresenta un difetto ma al contrario una caratteristica intrinseca della tipologia di serramento scelto
in alcuni casi le registrazioni a posteriori sono causate da uso improprio del serramento da parte del cliente e quindi non sono da addebitare nè all'installatore nè al produttore dell'infisso
In considerazione di quanto sopra le cause dalle quali deriva la necessità di procedere a registrazioni successive sarebbero da analizzare con cura al fine di evitare di aasumersi responsabilità non di propria pertinenza.
Salve mi chiamo pino sono 30 anni che faccio il montaggio di infissi e mobili secondo lei ho imparato gia tutto?
Mio padre, sant'uomo che mi ha insegnato almeno il 50% di quello che so della vita, mi diceva che il giorno nel quale si pensa di sapere tutto è quello nel quale si cominciano a fare le peggiori idiozie (lui usava un altro termine, molto più descrittivo, ma io non posso di certo scriverlo in una rubrica). Ora mi permetto di porle alcune domande:
lei effettua installazioni, conosce il contenuto delle norme inerenti alla posa UNI 10818 per serramenti e 11017 per balaustre e scale? Se non la conosce come fa a definire quali siano le reponsabilità dei vari soggetti del cantiere, comprese le sue?
ha nozioni precise in merito alla chimica dei siliconi, delle schiume sigillanti e degli ancoranti chimici? Se non le ha come fa a definire, p.ex se un determinato silicone aggrapperà o meno su una determinata superfice?
ha nozioni di acustica? Se non le ha come fa a decidere quele tipo di sigillatura effettuare a fronte di una particolare struttura muraria
è in grado di calcolare la tenuta di un tassello o di uan turbovite in base alla stratigrafia del muro? Se non la è come fa a decidere quale tipo di fissaggio impiegare o, in caso limite, se procedere o meno con l'installazione?
Dare corrette risposte alle domande di cui sopra, e ad altre ancora che non le porrò per mancanza di spazio,è fondamentale per evitare il rischio di contenziosi legali con i committenti. Io personalmente sono nel settore dei serramenti in legno si può dire da sempre, visto che ho ormai abbondantemente passato la quarantina e che sono figlio d'arte, ma ancora oggi penso di avere un mucchio di cose da imparare. Una cosa posso dirle con certezza; la maggior parte delle perizie da me svolte e perse (ossia delle perizie nelle quali il committente ha potuto dimostrare di avere ragione) si sono svolte avendo come mio assistito un artigiano che, a fronte di una pluridecennale esperienza, era fondamantalmente convinto di sapere ormai tutto.
Rappresento una ditta che produce serramenti. Nel 2008 la mia azienda ha fornito degli infissi completi di vetro 6/7+9+antelio chiaro. Esigenza della committenza era di avere un vetro di massima riflettenza esterna. Qualche giorno successivo al collaudo i vetri hanno iniziato a presentere delle macchie che non potevano pulirsi con normali detergenti. Attraverso analisi approfondite abbiamo appurato che tali macchie dipendevano dal dilavamento del fabbricato. Oggi la committenza ci contesta l'errata posa del vetro, perché la pellicola doveva essere montata internamente di modo da scongiurare eventuali danni poi causati. Eventualmente tale danno dovesse dipendere dal montaggio della pellicola esternamente, in capo a chi sarebbe la responsabilità di tale negligenza? Il serramentista, che acquista il vetro finito e lo inserisce nell'infisso è corresponsabile?chi è tenuto a sapere se vetri così particolari devono rispettare delle regole di assemblaggio rispetto a contesti in cui vengono inseriti?
La ringrazio anticipatamente per il riscontro che vorrà darmi e cordialmente La saluto.
Purtroppo la sua situazione non è delle migliori, in quanto il produttore di un manufatto è per principio tenuto ad informarsi in maniera approfondita su tutti i particolari inerenti agli oggetti da lui prodotti. In pratica anche se lei in linea di massima potrebbe chiamare in garanzia il suo vetraio per non averle fornito tutte le indicazioni relative alle regole di installazione è a dir poco certo che il vetraio in questione obbietterà il fatto che lei non si è provvisto tutte le informazioni necessarie ad installare correttamente dei vetri evidentemente insoliti , utilizzando quali era facile presumere vi fossero particolari precauzioni da seguire. A fronte di ciò toccherà al giudice decidere se la responsabilità sia tutta sua o se essa sia da dividere tra lei ed il vetraio dal quale si è fornito; in ogni caso, per quanto sia molto difficile prevedere cosa deciderà un giudice, oltretutto senza avere una precisa cognizione della specifica situazione tecnico-contrattuale, ritengo molto difficile se non quasi impossibile che lei possa venire sollevato di ogni resposabilità in merito ai danni riscontrati.
Sono un rivenditore di piastrelle. mi hanno contestato che delle patrelle vendute come prima scelta si sono rilevate scalibrate. tale contestazione è avvenuta dopo la posa in quanto prima il difetto, a dire dell'acquirente, non era visibile. la ditta fornitrice dice che dopo la posa non rispode più. l'acquirente mi ha citato per ottenere la riduzione del prezzo. posso chiamare in causa la ditta fornitrice?
In linea generale quando un prodotto "intermedio" è stato utilizzato e trasformato in maniera tale che se ne renda impossibile la restituzione nello stato nel quale lo si è acquistato è ben difficile richiedere i danni al fornitore. Il caso per me più comune è quello dell'utilizzo di legname avente difetti valutabili mediante un esame preventivo (p.ex azzurrature, marcescenze,eccessiva nodosità,fessurazioni, umidità elevata ecc...) per la costruzione di manufatti che poi,a causa dei difetti di cui sopra, si dovessero rivelare inaccettabili per i committente finale causando una contestazione; in questo caso è molto difficile che il falegname si possa rivalere sul commerciante in quanto il fatto stesso di aver utilizzato il materiale comporta una sorta di implicita accettazione del medesimo. Ora, pur non intendendomi per nulla di piastrelle e di pavimentazioni che non siano in legno, io ritengo che lei per principio non debba assolutamente chiamare in parte terza il suo fornitore, il quale giustamente si rifiuta di rispondere a fronte di posa ormai avvenuta, ma al contrario debba rigettare le contestazioni del suo cliente il quale, da quello che posso capire in base a ciò che lei mi scrive, ha ormai utilizzato tutte le piastrelle della fornitura e le contesta solo ora a lavoro finito.In parole più povere e dirette ho la netta senzazione che la contestazione sia strumentale e pretestuosa, volta unicamente a cercare di ottenere un riconoscimento economico, e quindi mi permetto di consigliarle di non stare al gioco e di stroncare sul nascere quello che per me è un becero tentativo di autoattribuirsi uno sconto a posteriori.
Nella casa nuova ho installato il 12 luglio dei serramenti in legno/alluminio e dopo accurata pulizia dei vetri fatta a fine cantiere, ho riscontrato dei piccoli difetti, tipo all'interno del vetro schegge (anche minuscole), sbavature nere della cornice, righe sempre all'interno, e poi su due vetri delle bruciature esterne solo sul vetro non sulla cornice di alluminio che è praticamente intatta. Ho già contatto il venditore, che incomincia a dire che dovevo entro 10 gg. dalla posa fare eventuali segnalazioni, vorrei peò cercare di capire se c'è una garanzia sui vetri e se sono tenuti a sostituirli anche per piccoli difetti. Grazie
In effetti il Codice Civile (art. 1490) fissa in 10 giorni dal ricevimento delle merce il limite temporale per contestare i difetti visibili, tra i quali con ogni probablità rientrerebbero anche quelli da lei lamentati. Oltre a ciò per piccole imperfezioni come quelle da lei descritte è necessario definire se si tratti di difetti ammissibili o non ammissibili. L'unico documento normativo valido in Italia che possa servire a valutare i vetricamera è la UNI TR 11404-Vetrate isolanti per impiego in edilizia-Qualità ottica e visiva, che stabilisce sia il metodo di esame sia l'accettabilità dei difetti; a mio avviso, pur senza aver potuto esaminare i vetri in questione ma basandomi sulla sua descrizione dei difetti lamentati, i vetricamera a lei consegnati rientrano pienamente nei criteri di ammissibilità e quindi non sarebbero da contestare. Per quanto sia vero che una norma UNI non è legge se non è richiamata in un documento legislativo (la UNI TR11404 non lo è) e quindi non è da considerare obbligatoria, è altrettanto vero che essa rappresenta al meglio il cosiddetto "stato dell'arte" e che quindi i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono usi a fare riferimento alle norme UNI per estendere le perizie che serviranno poi al giudice come base tecnica per emettere le sentenze. In considerazione di quanto sopra ritengo di poter affermare che il suo fornitore abbia tutte le carte in regola per declinare ogni responsabilità e che a lei non convenga assolutamente ricorrere a vie legali nei suoi confronti.
Buongiorno, ho sostituito gli infissi in alluminio con quelli in PVC. Ho acquistato da un rivenditore segnalatomi direttamente dal produttore. Ho interamente pagato l'importo della fornitura ma al momento dell'istallazione effettuata direttamente dal rivenditore gli infissi presentano misure inferiori a quelle degli infissi sostituiti. Ho subito richiesto al rivenditore la sostituzione ma non risponde alle mie richieste, pertanto mi sono rivolto ad un avvocato, che a seguito di una perizia giurata di un ingegniere che attestava l'errore ed una installazione non a regola d'arte, stiamo agendo per vie legali. Premetto che il rivenditore mi ha fornito della certificazione degli infissi. A tal riguardo Le chiedo se la pratica della detrazione fiscale del 55% può essere presentata anche in assenza di un collaudo finale posito.
Grazie per la risposta
Da un punto di vista meramente tecnico lei mi pare in possesso della documentazione necessaria per la richiesta dell'agevolazione del 55%, in quanto tutto ciò che il produttore degli infissi deve fornire è la dichiarazione di trasmittanza termica relativa ai nuovi infissi. In effetti sarebbe necessaria anche una valutazione della trasmittanza termica degli infissi preesistenti, ma questa potrebbe venire redatta anche dal tecnico che ha svolto la perizia sui serramenti contestati. Il verbale di collaudo a mio avviso potrebbe essere utile solo per dimostrare di aver presentato la domanda entro i tempi stabiliti a decorrere dall'ultimazione lavori (un verbale di collaudo definisce una data certa di ultimazione lavori), ma se l'invio dell'allegato F, prendendo come base la data della fattura di saldo, risultasse abbondantemente entro i tempi previsti dal decreto non dovrebbero esserci problemi. Non sono certo però che il suo fornitore, qualora lei richieda lo sgravio del 55%, non tenti di affermare in tribunale che ciò comporta una implicita accettazione del lavoro da parte sua, in quanto non è coerente che il cliente richieda un'agevolazione relativa ad una fornitura/installazione ritenute inidonee al punto da ricorrere a vie legali. A fronte di ciò, prima di avviare le pratiche relative al 55%, le consiglio di consultarsi con il suo legale, il quale sarà sicuramente più preparato di me su questioni relative alle procedure processuali.
Salve,
ho appena sostituito una porta finestra a due ante, confermando il seguente ordine:
Fornitura e posa di una porta finestra a due ante con sopraluce di legno 68 super.
Dettaglio della fornitura: legno lamellare 1° scelta netto nodi, sezione anta 68 x 90, sezione telaio 68 x 80, chiusura 4 punti registrabili, vetri 33.1-15 argon-33.1 one, chiusura antieffrazione maico ahs resistenza spinta 400 kg.
Durante la posa del telaio ho notato che avevano fissato con 3 viti un lato mentre l’altro aveva usato la schiuma.
Quando hanno montato le 2 ante, ho visto la presenza di diversi nodi di cui due superiori a 3 cm di larghezza, poi misurando le ante ho riscontrato che la larghezza era di 8,2 cm.
A questo punto ho contattato e poi scritto al fornitore contestando il lavoro eseguito poiché non conforme a quanto elencato sull’ordine.
Mi hanno risposto, per quanto riguarda i nodi, che gli stessi sono nodi sani di piccola dimensione di normale tollerabilità, mentre per la posa del telaio (che doveva essere tassellato per ogni punto di chiusura come prevede la documentazione) mi hanno confermato che è stata fissata con tutti i crismi di tenuta.
Le chiedo gentilmente cosa posso fare per far rispettare quello che è stato pattuito sull’ordine.
Ringraziandola saluto
Effettivamente se nella conferma ordine era presente la descrizione da Lei riportata e se il prodotto risulta essere quello descritto le difformità tra ordine e merce consegnata sono abbastanza corpose. In buona sostanza la dicitura "1A scelta netto nodi" significa una totale assenza di nodi sulle facce visibili (la norma UNI EN 942 considera ininfluenti i nodi di diametro inferiore a 2mm, la cui presenza è tollerata nella classe di merito massima J2. Nodi di diametro superiore comportano declassamento nelle classi inferiori), la presenza di ferramenta antistrappo livello Ahs prevede un fissaggio a muro adeguato (un carico di 400Kg richiede, calcolando ad ogni vite una resistenza taglio di 50Kg, un fissaggio a muro con almeno 8 viti distribuite su tutto il perimetro), mentre la sezione di 68x90 non pare rispettata (questa è però la difformità di minor conto). Pur tenendo presente che la presenza di un paio di nodi non inficia la qualità generale del manufatto, che le regole sulla quantità di viti da impiegare sono normalmente prudenziali (ossia i parametri di calcolo portano a sovrastimare la quantità di viti necessaria) e che una modesta riduzione nella larghezza degli elementi non comporta cali prestazionali, è pur sempre vero che un serramento mitragliato di nodi non è "netto nodi" e che tre sole viti non sono sufficenti a fissare una porta balcone (almeno tre per lato sui montanti mi paiono il minimo). Messo in chiaro ciò e presa per buona la sua descrizione dei manufatti, che io non ho assolutamente visto, ritengo che qualora il suo fornitore non si renda disponibile almeno a rivedere le modalità di fissaggio a muro lei non abbia altro modo ,per far rispettare i suoi diritti , che ricorrere alle vie legali.
Devo fare un preventivo per la posa di infissi a nastro in PVC VORREI SAPERE SE C'è UN PREZARIO REGIONALE DI RIFERIMENTO
Da quel che mi risulta non esistono preziari regionali riguardanti la posa in opera dei serramenti. Per contro però molte Camere di Commercio, come p.ex quella di Milano o quella di Varese pubblicano preziari riguardanti le opere edili, che però hanno solamente un valore indicativo; oltre a ciò, avendo potuto scorrere alcuni di tali preziari, tendo ad escludere che lei possa trovare riferimenti precisi sugli infissi in PVC a nastro ma piuttosto si imbatterà in generiche indicazioni quali "posa in opera di infissi"oppure "manodopera in cantiere per posa in opera di infissi", reperendo cifre espresse in riferimento al metro quadro, al pezzo o, più probabilmente, all'ora.
Buonasera, per posa in opera si intende la rimozione completa dell'infisso vecchio - rimane solo il muro insomma - ed il montaggio di quello nuovo? grazie
In linea di principio per posa in opera si intende la sola installazione del nuovo infisso partendo da una struttura muraria adeguatamente predisposta, il che esclude ogni opera di disinstallazione dell'esistente, di smaltimento dei vecchi serramenti o di adeguamento delle opere murarie. Nulla vieta però che nel contratto si specifichi p.ex "posa in opera di n...infissi,comprensiva di disinstallazione degli esistenti, di adeguamento dei vani murari e di eliminazione degli infissi preesistenti". Personalmente però consiglio, in caso di prestazioni che vadano oltre alla semplice installazione di un nuovo serramento, di specificare tutte i servizi extra collegati.
Due mesi fa,ho fatto installare delle finestre in pvc al posto di quelle in alluminio che avevo già.
All'atto dell'ordine ho chiesto al venditore-installatore l'opzione triplo vetro con gas argon.
Purtroppo sull'ordine, da me controfirmato, è riportato soltanto il tipo di infisso (Panorama 3000 5 camere) senza specifiche riguardanti il tipo di vetro.
Dopo qualche giorno dall'installazione delle finestre, non essendo minimamente diminuita l'intensità del rumore, ho controllato il certificato di conformità dell' infisso.
Ho scoperto che il vetro montato era del tipo doppio vetro senza gas argon (Ug=2.8 W/m2K).
Ho fatto notare la cosa al venditore; il quale mi ha risposto che mi ha venduto esattamente quanto richiesto.
Faccio notare che il vetro con gas argon (Ug=1.4 W/m2K) è riportato, sul sito web dell'azienda, nella descrizione dell'infisso standard.
Inoltre, ho l'mpressione che l'infisso in pvc, a differenza di quanto dettomi dal venditore, non consenta la sostituzione del vetro.
Cosa posso fare?
Grazie per la risposta.
Purtroppo se sull'ordine da lei controfirmato non è specificato chiaramente il tipo di vetro da installare temo che i suoi spazi di manovra siano piuttosto ridotti in quanto, da un punto di vista legale, lei non ha modo di dimostrare quanto richiesto al suo fornitore e quindi di pretendere da lui il rispetto delle clausole contrattuali.
Se sul sito del serramentista viene definito "di serie" il vetro con intercapedine riempita in argon quando, per contro, le sono stati installati vetri normali lei potrebbe cercare di percorrere la via della pubblicità ingannevole, ma non saprei dire con quali possibilità di successo.Pur senza conoscere nello specifico la sua situazione temo che un'eventuale sostituzione del vetro sarebbe da considerare a suo carico. In merito a quanto da lei scritto sorgono però alcune perplessità:
lei dichiara di aver ordinato vetri tripli (ossia vetro/camera/vetro/camera/vetro) con camere riempite in argon e poi segnala che sulla pubblicità del produttore sono riportati vetri aventi Ug pari ad 1,4W/mqK. Questo valore non corrisponde ai valori propri dei tripli vetri i quali, utilizzando lastre basso-emissive, raggiungono valori nell'ordine di 0,7-0,9W/mqK; a questo punto sarebbe evidente che il fornitore prevede di installare doppi vetri (vetro/camera/vetro),nemmeno aventi le migliori prestazioni possibili in quanto la trasmittanza termica di un vetrocamera composto p.ex da vetro4mm/camera 15mm argon/vetro4mm basso emissivo magnetronico risulta normalmente pari ad 1,1W/mqK
da quel che posso capire il problema da lei lamentato riguarda la prestazione acustica del serramento. Tale prestazione non è influenzata nè dalla presenza del gas argon nell'intercapedine nè dall'utilizzo di vetri basso emissivi, ma soprattutto dall'utilizzo di una o più lastre composite (i cosiddetti vetri antisfondamento p.ex vetro3+pellicola PVB+3,4+PVB+4) oppure ,per ottenere valori acustici ancora migliori, di lastre composite con pellicole silenzianti (i cosidddetti vetri stadip silence).Non comprendo quindi perchè la sua doglianza sia legata alla mancanza del gas argon e non alla composizione del vetrocamera.
In considerazione di quanto sopra, dal punto di vista tecnico il suo problema potrebbe venire risolto sostituendo i vetricamera ed optando:
in caso di serva una riduzione della trasmittanza termica per vetri doppi con lastra basso emissiva+argon (p.ex 4/15argon/4bassoemissvo magnetronico)oppure per vetri tripli con più lastre bassoemissive+argon (p.ex 4/15argon/4bassoemissivo magnetronico/15argon/4bassoemissivo magnetronico)
in caso le serva un incremento dell'isolamento acustico per vetri doppi con lastre composite (p.ex 4+4/15/3+3 oppure 5+5/15/4+4), per vetri doppi con lastre composite ed antirumore (p.ex 4+4/15/3+3 stadip silence), per vetri tripli con lastre composite (p.ex 4+4/15/4/15/3+3) o,al fine di raggiungere valori più elevati, vetri tripli con lastre composite ed antirumore (p.ex 4+4/15/4/15/3+3 stadip silence)
in caso le serva un miglioramento di entrambe le prestazioni per un connubio di entrambe le versioni (p.ex 5+5/15 argon/4+4bassoemissivo magnetronico e stadip silence oppure 5+5/15argon/4bassoemissivo magnetronico/15argon/4+4bassoemissivo magnetronico e stadip silence)
Logicamente i vetri più performanti ,dal punto di vista economico sono anche più costosi ,mentre dal punto di vista tecnico sono più ingombranti e, in caso si utilizzino vetri con lastre composite, decisamente più pesanti, quindi il serramento da lei installato potrebbe anche non essere in grado di accoglierli e sostenerli.
Purtroppo normalmente i serramenti in PVC nascono predisposti per uno specifico spessore di vetro o ,al limite, per pochi spessori predefiniti (diversamente dai serramenti in legno che possono, entro certi limiti, venire agevolmente modificati), e quindi per quanto la sostituzione possa essere effetuata le combinazioni possibili potrebbero essere limitate nel numero.
salve ho ordinato due portoni di cui uno blindato e l'altro portone in pvc con vetri.circa 20 giorni fa mi hanno montato il portone in pvc,alla fine del montaggio la porta non chiudeva bene con la serratura a tre punti ma l'istallatore diceva che erano le guarnizioni nuove.Ho accettato quanto detto ma subito dopo che l'istallatore va via scopro che una vite che fissa la serratura è stata avvitata storta invece di essere avvitata nel rinforzo di metallo all'interno della porta è stata avvitata tra il metallo e il pvc facendolo riconfiare il pvc all'esterno.Faccio presente i difetti al venditore ma lui dice che era impossibile una cosa del genere e se anche fosse lo avrei dovuto dire all 'atto dell'istallazione.Dopo circa 20 giorni dal suo montaggio la situazione è peggiorata, non riesco a chiudere a chiave la porta perche da una mia analisi fatta l'angolo superiore dell'anta e troppo staccato dal telaio quando chiudo la porta senza le due mandate con la chiave si nota che c'e piu spazio per cui non si riesce ad agganciare,poi se chiudo la porta solo spingendola l'anta vibra vistosamente.Mi hanno montato il portone blindato e anche qui problemi,hanno sbagliato le misure e mi hanno consegnato un portone di metri 2.46 invece di 2.5 per cui il muratore ha dovuto fare dei lavori in piu,la maniglia di apertura interna si blocca,un giorno rientrando a casa non sono riuscito ad aprire la serratura in quanto era bloccata.Sono venuti a vedere la vite che rigonfia il pvc e loro hanno dato la colpa alla ditta che ha montato la serratura e trovando la scusa che non c'era molto spazio per cui la vite è stata messa in quel modo A tutt'oggi sono sempre in attesa che mi vengano a sistemare tutte due le porte.Ho già pagato per intero il portone in pvc in quanto anche se ho ordinato i 2 portoni con un unico ordine e relativa caparra quando mi hanno montato il portone in pvc mi hanno fatto una fattura solo per quello e io l'ho pagata,invece non ho ancora pagato per il portone blindato.Mi dia un consiglio cosa posso fare per questa situazione ,posso trattenere la differenza che gli devo fino a che non mi sistemano tutto? Vi ringrazio anticipatamente.
Anzitutto lei dovrà comunicare per iscritto al suo fornitore la natura delle sue contestazioni richiedendone la pronta eliminazione. Tenga presente che le imperfezioni sono proprie di tutti gli oggetti, quindi non è possibile pretendere una porta che si chiuda come per magia, che non vi sia alcuna vibrazione all'atto della chiusura di un serramento soprattutto se molto alto e che obbligatoriamente la presenza di guarnizioni richiede l'applicazione di una certa quantità di forza per ottenere la chiusura della ferramenta. Fatto salvo quanto sopra è suo diritto avere una porta funzionante entro i limiti di accettabilità, quindi a fronte di contestazioni motivate e di ragionevoli pretese lei avrà tutto il diritto di trattenere un somma adeguata fino all'eliminazione dei vizi.
salve,
ho ristrutturato una villetta e il serramentista che ha fornito tutti i materiali necessari (falsi- scrigni - porte - finestre -oscuranti etc) ha posato in opera il tutto in malo modo, numerosi sono i difetti e altrettanti i danni causati dagli istallatori alla struttura
Ora il fornitore mi sollecita il pagamento (non si fa trovare ma scrive delle raccomandate) Come mi devo comportare?
Se il suo fornitore le sollecita il pagamento tramite raccomandata lei ha come unica via quella di rispondere con lo stesso mezzo contestando i difetti e le manchevolezze riscontrate. Naturalmente è molto probabile che il suo fornitore a questo punto ricorra al tribunale richiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo, al quale lei dovrà fare opposizione tramite il suo legale contestando la scorretta esecuzione dei lavori. Considerato che le sue eventuali contestazioni risulteranno successive alle reiterate richieste di pagamento (dalla sua mail deduco che il suo fornitore abbia inviato più di una raccomandata) è molto probabile che il serramentista possa richiedere ed ottenere la cosìddetta provvisionale, ossia un atto del tribunale che obbliga lei a pagare quanto richiesto in via provvisoria ed in attesa di sentenza definitiva. A questo punto,secondo la prassi, il giundice dovrebbe nominare un CTU (consulente tecnico d'ufficio) incaricandolo di effettuare una perizia sui manufatti oggetto di contestazione; in questa circostanza sia lei sia il serramentista dovrete avvalervi di un CTP (consulente tecnico di parte) sia per fare le vostre rispettive ragioni durante il sopralluogo del CTU sia per redigere le perizie di parte che, assieme a quanto riscontrato durante il sopralluogo di cui sopra,serviranno come base al CTU per redigere la perizia ufficiale. A fronte di quanto scritto nella perizia ,presi in considerazione i documenti di causa (preventivi,bolle,fatture,eventuali contestazioni scrittte o altro) e sentiti eventuali testimoni il giudice emetterà la sua sentenza, la quale in caso vengano accettate in toto od in parte le sue tesi solitamente consiste in un deprezzamento della fornitura con conseguente decurtazione della somma da lei dovuta al serramentista. A titolo informativo le faccio però presente che:
essendo le sue eventuali contestazioni successive a più solleciti di pagamento la controparte potrebbe facilmente contestarle la tardività delle contestazioni richiedendone l'inammissibilità, adombrandone la pretestuosità o, al limite, sostenendo che tutti o parte dei danni da lei lamentati non erano presenti all'atto della conclusione della fornitura. Infatti di regola difetti visibili (errori di posa,danni alle murature,danneggiamenti agli infissi,verniciatura non soddisfacente) andrebbero contestati entro 10gg dalla data di ricevimento della merce o dalla data di conclusione delle operazioni di posa
qualora i difetti da lei lamentati non siano consistenti è possibile che il CTU li consideri in toto od in parte irrilevanti e quindi estenda una perizia sostanzialmente favorevole al serramentista
in ogni caso i costi di una causa legale non sono indifferenti e quindi, se non si hanno buone probabilità che il giudice dia la vittoria totale con correlata imputazione delle spese alla controparte (le sue contestazioni tardive potrebbero essere di per sè un elemento a sfavore), lo spostamento della vertenza sul piano legale non sempre si rivela pagante.
A fronte di quanto sopra esposto,pur non conoscendo nello specifico la situazione in essere ma da persona coinvolta più di quanto vorrebbe in cause legali, mi sentirei di consigliare un tentativo di soluzione bonaria della vertenza il quale, considerati anche i tempi biblici della giustizia italiana, potrebbe rappresentare la miglior soluzione per entrambe le parti.
Salve, ho acquistato e montato nella mia nuova casa i serramenti, gli oscuranti e le porte interne. La posa non è stata eseguita a regola d'arte ( porte che non vanno in battuta, oscuranti che sfregano, pannello blindato danneggiato, muri rotti all'atto dei montaggi, fori nelle soglie di marmo eseguiti con attrezzatura non idonea, chiavi di cantiere ai portoncini etc etc)
Il fornitore è stato sollecitato a sistemare il tutto più volte e come risposta diceva di non preoccuparsi, invece dopo un paio di mesi che non si faceva trovare ha iniziato a richiedere i pagamenti tramite raccomandata. Come mi devo comportare??
Se la richesta di pagamento è stata fatta tramite raccomandata lei non ha altra via che rispondere con lo stesso mezzo, facendo presente che subordinerà il pagamento di quanto ancora dovuto alla sistemazione delle non conformità riscontrate. In caso il suo fornitore continui a rendersi latitante dal punto di vista della sistemazione dei difetti e nel contempo prosegua nelle richieste economiche temo che lei dovrà ricorrere ad un legale per tutelare i suoi interessi nei tempi e modi stabiliti dalla legge.
DI QUANTI ANNI è LA GARANZIA CHE L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI EDILI SU UN LOGGGIATO CON SVELLIMENTO , IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA IN OPERA DEL PAVIMENTO?
Nella maggior parte dei casi la garanzia è paria due anni, ma per certi tipi di intervento si riduce ad un solo anno. Visto che la materia è disciplinata più del Codice Civile che non da norme tecniche specifiche le consiglio di rivolgersi ad un legale per valutare nello specifico la sua situazione.
Buongiorno, vorrei gentilmente sapere dove potrei scaricare la normativa ISO per le tolleranze sui difetti dei serramenti (es. piccoli graffi...).
Grazie mille.
Non posso dare una risposta totalmente pertinente alla domanda in quanto non esiste una normativa ISO (International Standard Organisation) relativa ad eventuali difetti del serramento nel suo insieme. A mia conoscenza le uniche norme riguardanti le difettosità riscontrabili nei serramenti sono:
UNI EN 942---Legno in falegnameria/Classificazione generale della qualità del legno (riguarda solo la qualità del legno e non eventueli difetti superficiali)
UNI TR 11404---Vetrate isolanti per impiego in edilizia/Qualità ottica e visiva per serramenti
Da quel che mi risulta una norma sui difetti superficiali non è nemmeno in fase di studio, e comunque è molto difficile che ISO, organizzazione che tratta di normazione a livello mondiale, si metta in campo a redigere una norma avente tale destinazione. Norme di carattere descrittivo solitamente vengono prese in considerazione a livello CEN (norme europee) o a livello di enti normatori nazionali (in Italia UNI). In ogni caso tutte le norme aventi valore sul territorio nazionale, sia che siano di origine ISO, CEN oppure UNI, si possono acquistare da UNI sia nei punti di diffusione sia in via telematica tramite l'apposito sito.
Gradirei sapere qual'è l'altezza corretta tra il pavimento e l'anta di una porta scorrevole interna e l'eventuale tolleranza in altezza visto che il cliente ne contesta la posa (a suo dire sono troppo alte ) sono state posate a meno di 1 cm. circa.
Grazie per la risposta e cordiali saluti
Non esiste alcuna regola che fissi la distanza tra pavimento ed anta nelle porte scorrevoli interne. Purtroppo siamo nel classico caso di "disquisizione sul sesso degli angeli", nel quale non vi è modo di giungere ad un punto fermo. Temo che se il cliente si ostinerà a sostenere che il gioco anta-pavimento di 1 cm circa è troppo (secondo me sta nella media) l'unica via sarà ricorrere ad un arbitrato, il cui risultato però in mancanza di regole certe è del tutto imprevedibile.
devo ordinare due finestre scorrevoli di circa due metri ad anta il tecnico mi ha detto che vetri così grandi a doppia camera dopo un pò tendono a macchiarsi internamente è vero ?
grazie
Non mi risulta che eventuali macchie interne nei vetricamera dipendano dalle loro dimensioni. Se per macchie si intende il fenomeno conosciuto con il nome di "anelli di Newton" esso è un effetto determinato da un contatto o quasi contatto tra le lastre, per evitare il quale è sufficente che il vetraio impieghi canalini distanziatori e lastre di adeguato spessore. Personalmente ho visto vetricamera di dimensioni decisamente elevate totalmente esenti da tale fenomeno;logicamente un vetrocamera di grandi dimensioni composto di elementi di spessore adeguato può avere un costo non secondario ed inoltre obbliga ad optare per un serramento con sezoni generose e ferramente proporzionate, facendo così lievitare i costi finali.
i vetri a doppia camera con gas se molto grandi si macchiano internamente grazie
Le macchie interne ai vetri non dipendono dalle loro dimensioni o dalla presenza di gas al loro interno: Se per macchie si intende il fenomeno noto come "anelli di Newton" esso è un fenomeno ottico determinato da un contatto o quasi contatto tra le lastre. Per evitare ciò è necessario che il vetraio componga il vetrocamera utilizzando lastre e canalini distanziatori di adeguato spessore.
Buongiorno le volevo chiedere per vetri camera la garanzia di quanti anni è? Le spiego un cliente dopo 9 anni si lamenta che adesso fanno condensa in mezzo ai due vetri,come mi devo comportare?io sapevo che la garanzia è di 2 anni.
Grazie
Normalmente la garanzia relativa alla formazione di condensa all'interno del vetrocamera è di 10 anni. Contatti il suo vetraio per richiedere la sostituzione dei vetri in questione ricordando comunque che,in caso di contenziosi, lei potrà chiamare in causa il vetraio stesso.
Abbiamo fatto fare dei lavori per fornitura e posa serramenti, essi riportano dei vizi evidenti a suo tempo contestati, abbiamo chiesto preventivamente l'uscita di un tecnico CTU. Se quanto quantificato dal CTU è di gran lunga inferiore ai preventivi richiesti a ben 10 aziende per rifare i lavori ed avere le relative certificazione sempre su indicazione del CTU, come posso comportarmi dovrei accollarmi la differenza che devo al vecchio posatore e in più accollarmi le spese del nuovo posatore.
L'uscita di un CTU è sempre collegata ad una causa legale, quindi alla fine sarà il giudice a fissare in sentenza l'entità del danno e quindi del rimborso.Se però si è di fronte ad un ATP (accertamento tecnico preventivo) con procedura di conciliazione si potrà decidere se trovare un accordo transattivo sulla base della cifra quantificata dal CTU, se fissare una cifra di comune accordo tra le parti oppure se proseguire con la causa di merito la quale si concluderà con la sentenza del giudice citata in precedenza.
Salve, ho installato degli infissi in pvc acquistandoli da un rivenditore che ora ha interrotto i rapporti con il produttore. La posa in opera è stata del tutto inadeguata con coprifili non fissati e sigillatura assolutamente non idonea. Posso rivolgermi direttamente al produttore? E' corresponsabile con il rivenditore? Grazie per la risposta
Se lei ha acquistato gli infissi da un rivenditore è a lui che deve fare riferimento indipendentemente dal fatto che abbia o meno interrotto i rapporti con il produttore. Non vedo modo di chiamare in causa il produttore il quale, soprattutto in caso di difetti di posa in opera operazione chiaramente svolta da personale del rivenditore, non risulta direttamente responsabile nei suoi confronti. Nel caso il rivenditore abbia seguito correttamente le istruzioni di posa in opera date dal produttore ,e quindi la posa si riveli inidonea a causa di procedure mal studiate da parte del produttore stesso, sarà il rivenditore a chiamare in garanzia il produttore come parte terza.
Salve, il posatore che mi ha messo i serramenti prima del sigillo alle pareti ha preteso da parte mia la pulitura dei medesimi con acqua e ammoniaca e la rimozione della carta adesiva apposta dalla ditta sul serramento, le chiedo pertanto se la procedura è esatta perché avendo fatto notare la cosa al posatore ha dichiarato di non sua competenza, ma la normativa UNI recita a parer mio l'esatto contrario. grazie
Effettivamente la UNI 1818 cita ,tra le incombenze a carico del posatore anche la rimozione dell'imballo ed il suo trasporto alla discarica interna del cantiere, quindi la rimozione di eventuali carte adesive poste dal produttore a protezione del serramento dovrebbe a rigor di termini essere di sua competenza. Il lavaggio del serramento non viene invece assolutamente citato dalla norma, quindi non posso definire quale sia il soggetto che debba farsene carico. Ricordo però che la norma UNI non è obbligatoria e che clausole contrattuali possono renderla non applicabile in uno specifico cantiere (sia totalmente sia parzialmente a seconda di cosa sia scritto in un eventuale contratto tra le parti); le consiglio quindi di leggere il contratto da lei stipulato inerente a fornitura e posa, per controllare se in qualche sua parte non sia stato stabilito che la rimozione dell'imballo e la pulitura erano poste a suo carico.
ho cambiato i serramenti, il davanzale esterno è più alto di quello interno di 2 cm. I vecchi serramenti in alluminio posavano sul davanzale esterno ed interno, essendo il telaio esterno più corto di 2 cm. i nuovi serramenti poggiano sul davanzale interno, contro quello esterno; in questo modo i fori per la fuoriuscita della condensa sono a filo del davanzale esterno. E' corretto?
Per la precisione i fori sulla traversa inferiore non servono per la fuoriuscita della condensa, ma bensì per lo scarico dell'acqua piovana che si infiltra nel serramento e che viene eliminata in corrispondenza della prima battuta. In ogni caso è sufficiente che i fori siano liberi e che possano scaricare all'esterno in maniera tale da eliminare l'acqua dal canalino di raccolta. Logicamente in caso di fori a filo davanzale esterno quest'ultimo deve avere una pendenza idonea al deflusso dell'acqua in maniera tale da evitare accumuli contro la faccia esterna della traversa inferiore, ma in caso così non fosse la responsabilità non sarebbe da attribuire al serramentista bensì a colui che ha posato i davanzali.
Buongiorno, ho deciso di sostituire gli infissi interni ed esterni al mio appartamento rifare l'impianto elettrico idraulico e termico, posso usufruire della detrazione del 55/% su tutto l'importo che andrò a pagare?
E' sufficiente fare una comunicazione al Comune di manutenzione ordinaria ed iniziare i lavori. Grazie
Per quanto riguarda gli infissi nel caso quelli esistenti abbiano una trasmittanza termica superiore a quella prevista dal decreto ministeriale (p.ex 1,8W/mqK in caso di stabile sito in zona climatica E) lei può di sicuro usufruire della detrazione del 55%. Per gli altri interventi, pur non essendo uno specialista in materie diverse dai serramenti, ritengo che i lavori relativi all'impianto di riscaldamento possano rientrare mentre per contro ho forti dubbi sull'impianto elettrico. Per quel che riguarda le necessarie autorizzazioni le consiglio di rivolgersi ad un tecnico specializzato, geometra, ingegnere o architetto, cosa che io non sono.
Buongiorno, mia madre ha ristrutturato un appartamento in toto sei anni fa. Io ci abito da quattro. Pochi mesi fa mi sono accorta che dal lato interno il doppio vetro ha iniziato a rompersi. L'impresario dice che è probabile sia difettoso ma che la garanzia che lo riguarda è di due anni. A me personalmente pare che sia di dieci anni. Potreste aiutarmi?
Per quel che mi risulta l'impresario ha detto il giusto, per quanto riguarda gli infissi la garanzia legale è di 2 anni e quindi in caso di rottura del vetro lei è fuori dai tempi per contestare. Nel mondo del vetro è generalizzata una garanzia di 10 anni sui vetricamera, ma limitata alle infiltrazioni di umidità derivanti da problemi di sigillatura e quindi non riguarda eventuali rotture delle lastre.
Sono un posatore di serramenti da oltre 25 anni nonostante da anni si richieda una professionalità nella posa....perchè mi vedo sottrarre i lavori da artigiani stranieri con prezzi dimezzati rispetto al mercato?...siamo forse troppo cari oppure qualcosa sfugge agli organi di controllo?
Purtroppo la mancanza di informazione al mercato crea questi casi di concorrenza distorta, però come categoria noi serramentisti dobbiamo fare una poderosa autocritica in quanto non abbiamo mai fatto nulla per informare i nostri potenziali clienti. Altri settori lo hanno fatto e poco o tanto se ne vedono risultati. Per fare un esempio nonostante la crisi economica che porta gli acquirenti a cercare il prodotto di minor costo, per strada si vedono ben poche auto cinesi, nonostante vengano vendute a prezzi veramente indegni, ma questo accade perché i produttori di auto europei ed americani hanno informato bene i loro clienti sulle diversità tra un'auto e l'altra. Noi purtroppo negli anni del boom edilizio, attirati dai fatturati ,abbiamo inseguito i costruttori edili con le loro richieste di prodotti e servizi a basso prezzo ed abbiamo ottenuto il risultato di svilire il settore con le tristi conseguenze che vediamo oggi. Non speriamo nell'intervento di fantomatici organi di controllo oltretutto inesistenti, come categoria invece di piangerci addosso dobbiamo ragionare su nuovi parametri e nuove strategie se non vogliamo rischiare di scomparire.
Gli scorrevoli esterni in alluminio vanno montati a filo muro esterno o interno?
Non capisco bene cosa lei intenda per "scorrevoli esterni in alluminio". Se come penso con questa definizione lei volesse indicare dei serramenti scorrevoli (o alzanti-scorrevoli o scorrevoli complanari) le posso rispondere che non vi è alcuna regola o norma che definisca la loro posizione di posa sul muro. Naturalmente se si dovesse optare per una posa a filo esterno si dovrebbe considerare che un serramento così installato è più sollecitato rispetto ad uno che, essendo posato più internamente, gode della protezione offerta dalle spalle laterali e dal voltino, e quindi si dovrà tenerne conto sia nella scelta dell'infisso che dovrà essere più prestante sia nella definizione delle modalità di posa che dovranno essere più rigorose. Qualora avessi mal interpretato la sua domanda non si faccia problemi a riproporla con maggiori particolari.
Sono il D.L. di un opera pubblica, l’impresa vincitrice ha depositato il campione di infisso in cantiere allegando della documentazione. Il produttore dell’ infisso in legno lamellare, ha rilasciato una dichiarazione di conformità ed anche copia delle prove ITT. Da esse deduco che le prove sono state eseguite per conto di un altro produttore di infissi e si riferiscono ad infissi in abete e non in mogano meranti (cosi come previsto da capitolato speciale d’appalto) e hanno un vetro diverso da quello effettivamente montato sul campione. Noto anche delle differenze tra il campione e i grafici riportati nella dichiarazione.
Preciso che in fase di aggiudicazione della gara (progetto migliorativo), l’impresa ha allegato alla documentazione una descrizione dell’infisso e riportato la scheda tecnica (con tanto di logo e particolare dell’infisso) di una nota azienda produttrice di infissi in legno lamellare, sostenendo (oggi) che non è tenuta ad montare quel prodotto ma uno similare, in quanto ha riportato nella descrizione la seguente dicitura: il modello è del tipo con telaio 68X80 mm della ditta xxxxxxx, munito delle certificazioni CEE.
Come devo comportarmi e come posso tutelare l’ente appaltante?
Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti
La situazione mi pare abbastanza complessa e quindi provo a darne la mia lettura
Da quel che capisco l'impresa che si è aggiudicata l'appalto:
ha presentato un campione per l'approvazione ed il campione è stato accettato (suppongo che entrambe le parti abbiano riscontro formale di tale accettazione)
ha presentato documentazione tecnica riportante le caratteristiche prestazionali che però risulta non essere relativa al campione presentato ma ad un campione totalmente differente dal punto di vista tecnico ed addirittura prodotto da altra ditta,
si rifiuta di installare il prodotto relativo alla documentazione tecnica asserendo di aver dichiarato in precedenza quale fosse l'infisso che sarebbe stato installato ed avendo messo ben in chiaro che la documentazione tecnica non si riferiva alla fornitura che avrebbe in secondo tempo eseguito (ed allora perché presentare tale documentazione tecnica???)
Per meglio inquadrare le cose rammento che, a patto di rispettare le regole di intercambiabilità dei componenti, la sostituzione di materiale (meranti con abete) non rappresenta in sé un problema dal punto di vista della dichiarazione di conformità, così come non lo rappresenta la sostituzione del vetro: per contro una variazione nella parte caratteristica del profilo (così io leggo la diversità tra il campione ed i "grafici" riportati) o una variazione del produttore fanno decadere ogni forma di validità della dichiarazione di conformità.
Qualora stessero così le cose però, come già detto, la situazione risulterebbe orrendamente complessa in quanto, se da una parte l'ente appaltante potrebbe contestare all'impresa appaltatrice la non coerenza tra quanto promesso mediante documentazione e quanto previsto, in fornitura in pratica contestando il reato di frode o di false informazioni commerciali. l'impresa appaltatrice potrebbe ribattere opponendo l'accettazione del campione presentato come prova del rispetto degli accordi. Una situazione di tale tipo potrebbe portare a svariate soluzioni, compresa al limite un'azione di rivalsa da parte dell'ente appaltante nei confronti della DL,responsabile di aver approvato un campione evidentemente non coerente con le documentazioni tecniche di supporto. Qualora avessi ben interpretato il problema (potrei però aver sbagliato) in tutta onestà non saprei cosa consigliarle per salvare sia l'ente appaltante sia la sua posizione di DL.
(Ci invii un suo indirizzo, saremo lieti di contattarla direttamente per un supporto più approfondito)
Chiedo informazioni sulle tolleranze sulla posa e sulle finiture del serramento
Non esistono norme che fissino le tolleranze per la posa in opera dei serramenti, né tantomeno norme che diano parametri precisi in merito alla conformità delle finiture. Non è quindi possibile definire in maniera chiara ed univoca cosa sia accettabile e cosa no, il che crea non poche difficoltà in caso di perizie eseguite nel contesto di una causa legale.
Esiste un tecnico che valuti se i serramenti sono montati a regola d'arte?
Non esistendo alcun documento normativo che fissi i parametri della regola dell'arte è estremamente difficile per chiunque valutare al conformità a ciò che non è mai stato adeguatamente definito. Comunque in caso si verifichino evidenti manchevolezze nella posa (trafilature d'aria o di acqua, evidente passaggio di rumore dai giunti,fissaggio fuori piombo, difficoltà di manovra ecc...) sarà compito di un eventuale CTU nominato dal tribunale definire le cause dei malfunzionamenti ed attribuire le responsabilità ai singoli attori del processo di posa. Ricordo per maggiore chiarezza che, secondo l'unica norma esistente in Italia applicabile alla posa in opera di una partita di infissi, la posa parte dalla progettazione e quindi sono da considerare coinvolti il progettista,il direttore lavori,il costruttore edile, il serramentista ed il posatore.
Chiediamo quale tolleranza dimensionale si debba tenere tra controtelaio e serramento in legnoNon esistono norme che fissino la tolleranza tra serramento e controtelaio. Nella pratica il gioco tra questi due elementi dovrebbe essere sufficiente a permettere l'esecuzione di una corretta sigillatura del giunto mediante nastri o schiume, e nel contempo dovrebbe permettere le normali dilatazioni del serramento sotto l'influsso delle variazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno. In media nel settore legno viene stabilito un gioco controtelaio-serramento pari a 10mm
Non esistono norme che fissino la tolleranza tra serramento e controtelaio. Nella pratica il gioco tra questi due elementi dovrebbe essere sufficiente a permettere l'esecuzione di una corretta sigillatura del giunto mediante nastri o schiume, e nel contempo dovrebbe permettere le normali dilatazioni del serramento sotto l'influsso delle variazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno. In media nel settore legno viene stabilito un gioco controtelaio-serramento pari a 10mm
devo installare dei serramenti in edifici in classe A.i contro telai devono avere delle caratteristiche particolari o possono essere fatte tradizionalmente L (Elle) SALUTI DITTA ESSETI
Non esistono controtelai specifici per edifici di classe A. Si può quindi procedere producendo normali controtelai in legno ad L ma nel contempo, dato l'elevato livello di isolamento richiesto si dovranno stabilire con il costruttore, il progettista ed il direttore lavori:
modalità di posa del falsotelaio per evitare problemi di sigillatura tra il controtelaio stesso ed il muro;
definizione della struttura muraria per evitare ponti termici (rischio di condense);
definizione delle modalità di posa dei serramenti, con particolare attenzione al giunto tra serramento e soglia.
Siamo un'impresa di costruzioni edili. Circa 3 anni fa abbiamo fatto installare presso il ns cantiere di Monfalcone (GO), serramenti su 2 palazzine per un totale di 34 alloggi. Serramenti in legno alluminio. Ora accade che su 2 alloggi al 2° piano, esposti alla bora, quando piove e c'è vento (bora!!), se non sono state abbassate le tapparelle, entra acqua. Il produttore ed installatore si lava le mani dicendo che non si tratta di oblò. Abbiamo fatto vedere i serramenti ad altri tecnici ed è emerso che il prodotto non è male ma la posa sicuramente ha delle grosse lacune! Ora, cosa possiamo fare? Qual è la responsabilità di quel fornitore e per quanti anni deve prestare la garanzia? Grazie
Purtroppo la garanzia sui serramenti e sulle operazioni di posa ha una durata di 2 anni, quindi i vostri serramenti non dovrebbero più essere coperti. Le infiltrazioni di acqua, soprattutto qualora si sia in presenza di forti venti quali p.es la bora, sono le più difficili da eliminare in quanto è sufficiente una minima imperfezione nel giunto di sigillatura per vanificare tutta la struttura. In caso si sia optato per una posa di tipo tradizionale (controtelaio ad L o piatto e davanzali in piano senza alcuna sede particolare per i sigillanti) la soluzione più semplice è quella di ripassare tutti i giunti con una nuova cordonata di silicone e....sperare. Qualora le infiltrazioni perdurassero si dovrebbe procedere alla disinstallazione degli infissi, alla loro modifica volta a creare idonee sedi per i sigillanti (cave per silicone e fresate sottotraversa per nastri autoespandenti) e quindi alla loro reinstallazione.
Come posso ottenere un listino di posa in opera di serramenti aggiornato alle nuove dirittive
Non esistono listini ufficiali riguardanti il prezzo delle prestazioni di posa in opera, così come non vi sono listini base riguardanti i serramenti. Per contro però alcune Camere di Commercio, avvalendosi della consulenza delle varie Associazioni di categoria, pubblicano dei preziari indicativi inerenti alle opere edili, il più noto dei quali è quello redatto a cura della CCIA di Milano anche se, in base alle mie conoscenze, pare molto ben strutturato anche quello pubblicato dalla CCIA di Varese. Potrebbe quindi essere il caso di consultare questi prezziari e vedere se al loro interno risultano repertoriate le prestazioni delle quali si vuole conoscere il prezzo, ricordando però sempre che il valore riportato è puramente indicativo e nella pratica può subire variazioni, anche di sensibile entità,determinate dalle situazioni proprie del cantiere (accessibilità, struttura dell'edificio,tipologia di interfaccia serramento-muro ecc...).
Cosa prevede il codice civile in merito alle garanzie sulla fornitura e posa dei serramenti in legno?
In merito ai serramenti in legno valgono le leggi relative a tutte le altre tipologie di prodotto, il che comporta una garanzia legale di due anni dalla data di vendita (in caso di serramenti in legno installati la garanzia dorebbe decorrerre dalla data dell'installazione). Garanzie di maggior durata, come per esempio la garanzia di 10 anni rilasciata sulla vernice da alcune ditte produttrici di serramenti, andrebbero formalizzate mediante appositi documenti nei quali, a mio avviso, andrebbero anche indicate le eventuali motivazioni di esclusione (p.ex una garanzia di 10 anni sulla vernice non può valere se il proprietario ha pulito i serramenti con prodotti abrasivi o con liquidi aggressivi per la vernice).Qualora il serramentista rilasciasse le istruzioni per uso e manutenzione, come previsto dalla normativa europea, sarebbe il caso di richiamare tali istruzioni nella garanzia subordinandola al rispetto dele istruzioni stesse Le clausole di esclusione ed il richiamo alle istruzioni di uso e manutenzione sono fondamentali per evitare di dover onorare una garanzia a fronte di comportamenti scorretti da parte del cliente.
Sono un posatore di infissi e mi chiedono un certificazione CE o dichiarazione di conformità del montaggio. Cosa devo fare?
Lei non può fare nulla e chi le fa questa richiesta è sicuramente una persona poco informata. La normativa europea non copre l'installazione e quindi lei non può rilasciare alcuna marcatura CE in merito operazioni ad essa connesse,ed inoltre non esistendo nemmeno alcuna norma nazionale in merito alla posa in opera lei non può rilasciare alcuna dichiarazione di conformità (le dichiarazioni di conformità richiedono per l'appunto una norma alla quale conformarsi,e quindi mancando la norma non può nemmeno esistere la conformità). Al limite lei potrà rilasciare un'autodichiarazione attestante la posa eseguita a regola d'arte, ma mancando qualsiasi documento condiviso in materia il concetto di regola d'arte risulta obbligatoriamente vago ed aleatorio. Qualora lei avesse frequentato uno dei corsi di qualificazione dei posatori ormai messi in campo dalle maggiori ditte fornitrici di sistemi di fissaggio potrebbe esibire la sua qualificazione e dichiarare la conformità ai sistemi di posa previsti dalla ditta stessa, ma ciò comunque, pur essendo meglio di nulla, non avrebbe valore legale in caso di contestazione in sede giudiziaria.
Buongiorno, nell'appartamento da me acquistato, gli infissi esterni sono composti di finestre in legno montate a filo muro interno e persiane in alluminio montate a filo muro esterno. Le prime presentano una mostrina di rifinitura interna attorno al telaio, larga 5 cm e di spessore 1 cm, queste, sebbene incollate approssimativamente (in alcuni casi la parti costituenti tale mostrina sono disallineate e alla pressione basculano un po'),di fatto non consente l'apertura a 180 gradi delle ante delle finestre, questo comporta la costante rottura delle copricerniere e lascia, per così dire, "sospesi" gli spigoli delle ante interne nei vani. Le persiane invece presentano tra le due teste dell'anta ed il suo corpo centrale (ovvero tra piano del davanzale e corpo centrale dell'anta) uno "spiffero" alto circa 5/6 millimetri, dal quale si infiltra polvere, sporco e nelle giornate ventose a persiana chiusa crea rumore fastidioso. Come posso risolvere tale situazione? Trattasi di una errata posa in opera? Ho segnalato tali difetti alla ditta,ma non ho avuto nessuna risposta. Le chiedo aiuto e qualche delucidazione e la ringrazio anticipatamente! cordiali saluti
La sua situazione a mio avviso non presenta alcuna anomalia contestabile. Le ante non devono necessariamente potersi aprire a 180° ma la regola (non scritta) è che debbano almeno giungere ai 90° mentre il gioco tra anta dell'oscurante e davanzale è normale in quanto l'anta medesima diversamente non potrebbe movimentarsi. Pur con le dovute riserve del caso, in quanto non ho visto in pratica i serramenti oggetto della domanda, posso affermare che la posa in opera è probabilmente stata effettuata in maniera corretta. Per ovviare al problema dell'impuntamento delle ante contro il coprifilo con relativa rottura dei copricerniera si potrebbe ricorrere all'installazione di un limitatore di apertura: per quanto riguarda gli oscuranti,soprattutto se si tratta persiane a stecca aperta, non si può pretendere che questi elementi presentino una tenuta alle infiltrazioni d'aria in quanto non sono progettati e costruiti per assolvere a questo scopo.
Buongiorno. ai fini della marcatura ce la parte di vetro sotto 100cm delle porte finestre può essere indifferentemente di tipo stratificato o temperato? grazie cordiali saluti.
L'obbligo di montare un vetro di sicurezza nelle parti vetrate poste a meno di 100cm dal piano pavimento ha poco a che vedere con la Marcatura CE ma è legato ad una legge nazionale. Quindi a mio avviso non vi è nulla da indicare in label CE,ma sarà il caso di rispettate questa legge onde evitare il rischio di contestazioni future, che in caso di danni alle persone potrebbero anche comportare rilevanze penali. In merito all'equivalenza ai fini del rispetto della legislazione nazionale tra vetro stratificato e vetro temperato le opinioni sono diverse, in quanto entrambi i tipi di vetro evitano il rischio che in caso di impatto si formino schegge pericolose. Personalmente, visto che il testo della legge è come sempre abbastanza "interpretabile", ritengo che lo stratificato sia da considerare più sicuro in quanto impedisce che in caso di urto una persona possa trovarsi a passare attraverso al vetro, con evidenti rischi di lesioni connesse.
Dopo nove mesi dall'ordine non sono ancora venuti ad effettuare la posa dei serramenti continuando a rimandare il lavoro. Allora avevo versato anche una caparra. Cosa posso fare? Posso pretendere il reso dell'intera somma versata o in qualche modo sollecitare in modo decisivo l'ordine?
Purtroppo per rispondere a questa domanda sono obbligato a porne alcune a mia volta ossia 1) è stato stipulato un contratto all'atto dell'ordine? 2) se sì, vi era una data di consegna? 3) se è stato stipulato un contratto sul medesimo erano state stabilite motivazioni per eventuali ritardi? 4) in caso queste motivazioni siano presenti in contratto si sono verificate una o più delle situazioni previste? Solo avendo risposta a queste domande si può definire cosa lei possa fare o per forzare il suo fornitore ad onorare il contratto o per pretendere la risoluzione del medesimo per inadempienza del fornitore con conseguente restituzione della caparra versata
Buongiorno, sono un costruttore e mi chiamo Sergio Gaggero, ho affidato la costruzione dei serramenti relativi a tre villette ed un attico ad una azienda specializzata che mi ha fornito ed installato malamente delle vere porcherie:
serramenti in lamellare di meranti costruiti senza tenone e mortasa ma incollati a 45° (in un paio di casi già sconnessi, persiane con un paio di centimetri di gioco sulla battuta del monoblocco, portoncini senza soglia (con la scusa che con la soglia non sono certificabili (è vero?), due portafinestra con una soglia alta 11 cm., incollaggio dei pannelli senza scanalature ma incollati di piatto, innumerevoli difetti di funzionamento,ecc.
Come mi difendo? (ho già pagato i 6/7 del totale iva compresa)
Quanto tempo ho per farlo?
Ringraziando anticipatamente.
Cordiali saluti
Qualora la fornitura non la soddisfi e vi siano ragionevoli motivi di lagnanza la sua unica possibilità è quella di ricorrere a vie legali, e questo va fatto quanto prima. Le faccio comunque presente che né il giunto a 45° in luogo del sistema mortasa-tenone, né l'altezza ridotta degli zoccoli delle porte-finestre, né la mancanza di soglia in alluminio sui portoncini, né l'elevato gioco delle persiane rispetto ai telai dei monoblocchi, né il fissaggio dei pannelli sulle ante sono a rigor di termini definibili come difetti in quanto rientrano più specificamente nella categoria dei sistemi costruttivi, opinabili fin che si vuole ma non contestabili a priori (non esistono norme descrittive sulle modalità di costruzione in quanto le direttive europee operano non su base descrittiva ma bensì su base prestazionale). Sono considerabili difetti eventuali malfunzionamenti, cedimenti strutturali,consistenti infiltrazioni di acqua o aria, gravi imperfezioni nel legno o simili. Le ricordo poi che, se la sua controparte potesse dimostrare che la scelta del fornitore è stata da Lei operata principalmente per motivi economici (in parole più povere se potesse dimostrare che Lei ha optato per l'offerta più bassa), considerato inoltre che Lei è un operatore professionale e quindi in grado di valutare correttamente la qualità dei prodotti che sarebbe andato ad acquistare ,ciò potrebbe influire sul giudizio dato da un eventuale CTU il quale sarebbe portato a valutare i serramenti in questione in rapporto ai soli requisiti minimi essenziali considerando quindi veniali alcuni dei difetti lamentati.
come si fissa il serramento sul controtelaio
Normalmente avvitando il serramento mediante un adeguato numero di viti da legno al falsotelaio precedentemente fissato dal costruttore edile. Il fissaggio tramite le cosiddette "turboviti" è altrettanto valido, ma genera una responsabilità dell'installatore in merito alla tenuta del fissaggio stesso alla muratura, e quindi sarebbe da eseguire solo a fronte di una precisa conoscenza della stratigrafia del muro.
Buongiorno,
4 anni fa ho acquistato un appartamento nuovo (completato circa 5 anni fa): inizialmente non ho avuto problemi con i serramenti perchè chiudevo sempre le ante esterne. Un giorno per caso le ho dimenticate aperte e al rientro a casa dopo un temporale mi sono trovato la casa allagata: da tutte le finestre e porte finestre pur essendo chiuse era entrata tantissima acqua. E\' possibile una cosa del genere? Ho contattato sia il costruttore che che l\'installatore dei serramenti ma nessuno mi vuole dare una mano, facendo entrambi da scaricabarile...Cosa posso fare?
Purtroppo direi che dal punto di vista dell'assunzione delle responsabilità non vi sia molto da fare visto che la garanzia legale su manufatti come i serramenti è di soli 2 anni e lei si trova a contestare i vizi trascorso un tempo almeno doppio.
Temo che, qualora lei ricorresse a vie legali, le sue controparti avrebbero gioco facile a difendersi in sede giudiziaria eccependo la tardiva contestazione e facendo così decadere la causa.
Dal punto di vista tecnico ci sono due possibilità:
1. il problema è legato alla posa in opera, e quindi ricorrendo ad un buon artigiano il problema potrebbe essere risolto rifacendo, anche radicalmente, le sigillature tra serramento ed elementi di contorno (falsi telai, murature,davanzali)
2. il problema è intrinseco del serramento che strutturalmente non tiene l'acqua, e quindi in questo caso è ben difficile che vi sia una soluzione diversa dalla totale sostituzione dei serramenti.
In base alla norma UNI EN 14351:1_2010 è possibile calcolare automomamente la trasmittanza termica, la permeabilità all\'aria e l\'isolamento acustico senza rivolgersi ad un laboratorio notificato? Oppure eventuali programmi acquistati da un laboratorio notificato per il calcolo dei requisiti prima elencati posso ottemperare agli obblighi della normativa senza dover ricorrere alle prove in laboratorio? grazie distinti saluti
Alla luce della UNI EN 14351-1:2010 (aggiornamento della UNI EN 14351-1:2006) si posso autodeterminare le seguenti caratteristiche
1. Trasmittanza termica, impiegando la norma di calcolo UNI EN ISO 10077-1. Si fa però presente che i valori su quali si basa il calcolo stesso, ossia Uw, Ug e Psi g, devono provenire o dall'appendice della norma stessa, da una determinazione proveniente da un ente notificato oppure, al limite, essere validati da un ente notificato.
2. Isolamento acustico impiegando la tabella di cui all' allegato B. Si fa presente che l'utilizzo dell'allegato B è possibile solo se i serramenti raggiungono una classe di permeabilità all'aria 3 o superiore, e che l'allegato B permette di determinare valori di Rw non superiori ai 38dB
3. permeabilità all'aria, impiegando la tabella di cui all'allegato I
L'autodetrminazione della trasmittanza termica e della prestazione acustica era già possibile impiegando la norma in versione 2006, la determinazione della permeabilità all'aria è stata resa possibile dalla nuova norma mediante l'introduzione dell'allegato I.
Per l'autodeterminazione di queste caratteristiche non è necessario l'acquisto di alcun programma in quanto i calcoli di trasmittanza termica sono facilmente eseguibili (l'utilizzo di un programma sveltisce molto le cose ma tali calcoli si possono eseguire con il semplice ausilio di una calcolatrice) mentre per la determinazione della prestazione acustica e della permeabilità all'aria e sufficiente leggere una tabella di facile consultazione.
Dopo sei mesi che ha pagato può contestare la posa delle porte e volere praticamente l'importo totale indietro?
Secondo il Codice Civile i difetti visibili sono da contestare entro e non oltre i 10 giorni dalla data del ricevimento della merce o dal termine della prestazione erogata. Quindi è anzitutto necessario sapere se i difetti contestati sono da considerare visibili (ossia difetti riscontrabili al primo esame visivo quali danni alle porte, telai posati fuori piombo, coprifili non adeguatamente installati ecc...) oppure occulti (ossia che divengono visibili solo dopo un determinato lasso di tempo quali trafilature d'acqua, cedimenti dei fissaggi ecc...). In caso i vizi lamentati fossero del tipo visibile la contestazione decadrebbe di per sé dato il tempo trascorso, in caso fossero del tipo occulto sarebbe il caso di quantificarne l'entità in rapporto al totale della commessa per valutare la fondatezza della richiesta di parte avversa. Comunque sarà il caso di ricordare che è abbastanza insolito che un tribunale consideri totalmente viziata una fornitura e che quindi decreti la totale restituzione della somma percepita dal fornitore. La risposta è necessariamente piuttosto generica, ma ulteriori precisazioni potrebbero venire date solo dopo aver visionato nello specifico la situazione del caso.
Per tutti i rapporti tra le parti specificatamente non regolamentati nel presente contratto si farà riferimento alle norme UNI 10818 - 11017 è giusto scrivere cosi? grazie
Per tutti i rapporti non specificamente regolamentati dal presente contratto (ricordare però che sarebbe utile estendere sempre un contratto o almeno compilare una conferma d'ordine prima di cominciare la produzione di una partita di serramenti o di altro oppure prima di cominciare la posa) si farà riferimento alla norma UNI 10818 (per i serramenti) / UNI 11017 (per scale e ringhiere).
Quando si è fatto il rilievo delle misure.a chi bisogna far fimare il foglio della commessa per essere sicuri che rispettino le misure?
Se si rilevano le misure prima della posa delle soglie o prima dell'installazione dei controtelai (sarebbe meglio farlo anche a soglie e controtelai montati onde evitare che vengano apportate modifiche successive, cose che accade troppo spesso nei cantieri) l'abaco misure andrebbe controfirmato dal direttore lavori, il quale è il responsabile della corretta esecuzione dell'opera. Se poi si riesce pure ad avere la firma del costruttore edile meglio ancora. Sarà il caso di ricordare che in caso di problemi (soglie posate scorrettamente,controtelai non a piombo ecc....) andrebbe fatta comunicazione scritta al direttore lavori, ed inoltre in caso di fissaggio a muro andrebbe richiesta, sempre per iscritto e pretendendo risposta scritta, la stratigrafia del muro.
A QUANDO LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA UNI 10818/2010 ?
Penso che la domanda si riferisca non alla UNI 10818, che è già in italiano essendo una norma nazionale, ma bensì alla UNI EN 14351-1:2010. Se così fosse temo di non conoscere la risposta e temo anche che praticamente tutti siano nella mia stessa condizione. I tempi UNI possono essere molto lunghi, ed inoltre si hanno ancora oggi norme mai tradotte, tipo la UNI EN 13986:2005 Pannelli a base di legno per l'uso nelle costruzioni. Si può solo sperare che, data l'importanza della norma e considerata la gran quantità di ditte coinvolte, la traduzione venga fatta quanto prima.
Quanto incide una corretta installazione sul risparmio energetico futuro?
La posa in opera è fondamentale per il risparmio energetico, così come è indispensabile per evitare infiltrazioni di acqua o per garantire buone prestazioni acustiche. Nessun serramento, a prescindere dalla sua qualità, potrà dare buone prestazioni in caso sia installato in maniera scorretta.
Quali sono i principali accorgimenti per gestire al meglio il cascading?
Il cascading è una procedura per la riduzione dei costi di marcatura CE mediante il trasferimento dei dati di prova da un concedente (definito nell’ultima versione di norma appena adottata da UNI come “assembly designer”) al produttore degli infissi. Tale procedura non esonera dal controllo produzione in fabbrica e non riduce le responsabilità del produttore in rapporto alla qualità del prodotto da lui immesso sul mercato. In estrema sintesi il cascading prevede:
Un contratto tra l’assembly designer ed il produttore
Il trasferimento dei risultati di prova, comprensivi di limiti dimensionali, dall’assembly designer al produttore
La consegna al produttore da parte dell’assembly designer di tutte le istruzioni di costruzione ed assemblaggio relative all’infisso, nonché delle istruzioni di posa in opera
L’obbligo per il produttore di rispettare rigidamente le istruzioni ricevute e di produrre un manufatto finito che abbia la stessa combinazione di componenti di quello testato dall’assembly designer e sul quale sono stati effettuati i test
L’obbligo per il produttore di incorporare le istruzioni di costruzione nel proprio controllo produzione
Qualora siano state rispettate tutte le suddette clausole si potrà marcare CE appoggiandosi alla procedura di cascading, e quindi evitando di svolgere prove di laboratorio
Quali sono i prodotti che devono essere marcati CE secondo la EN 14351-1?
Le finestre e le porte pedonali per uso esterno, senza caratteristiche di tenuta al fumo o resistenza al fuoco.
Chi tutela gli artigiani in caso di contestazioni, e soprattutto come possiamo far rispettare i pagamenti?
La tutela dalle contestazioni parte da una corretta contrattualistica, riportante chiaramente gli obblighi reciproci delle singole parti, e da una oculata gestione formale dei rapporti tra le parti. Qualora tutto il processo che parte dalla progettazione dell’immobile, che passa attraverso la sua realizzazione compresa quella degli infissi e che culmina nella loro installazione in cantiere sia chiaramente definito e qualora in esso siano chiaramente definite le singole responsabilità in caso di contestazione immotivata e strumentale al mancato pagamento sarà abbastanza facile (anche se un po’ lungo date le notorie lentezze della giustizia italiana) dimostrare le proprie ragioni in sede legale, ottenendo così il recupero del credito.
Ci sono norme da rispettare per la posa in opera dei serramenti?
Non esistono norme tecniche inerenti alla posa dei serramenti, esiste solo una norma nazionale,la UNI 10818, che ripartisce le responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo di posa, intendendo il processo di posa come una sequenza di operazioni che parte dalla progettazione dello stabile per finire a posa ultimata. Sarebbe il caso che tutti i soggetti coinvolti, ossia progettisti, direttori lavori, produttori di infissi, costruttori edili ed installatori, fossero a conoscenza di questa norma, per evitare alcuni dei mali tristemente comuni nei cantieri edili, quali incomprensioni, sovrapposizioni di competenze o errate attribuzioni di responsabilità.
Come faccio ad essere sicuro che i serramenti di casa mia saranno installati correttamente?
Non è facile valutare la corretta esecuzione di una posa in opera, a meno di non essere degli esperti del settore. In linea di massima però è il caso di ricordare che le maggiori ditte produttrici di sistemi di fissaggio oggi non si limitano più a produrre i materiali occorrenti per la posa dei serramenti (viti, tasselli, siliconi, schiume e altro), ma hanno ormai sviluppato veri e propri “protocolli di installazione”, il più delle volte sottoposti anche a prove di laboratorio. Così facendo tali ditte si sono dotate di un notevole bagaglio di conoscenze di tipo teorico-pratico, che solitamente vengono trasmesse agli installatori durante veri e propri corsi di formazione, al termine dei quali le ditte rilasciano abitualmente un attestato di qualificazione. Quindi, pur tenendo conto che si possono comunque trovare anche ottimi installatori che posano i serramenti solo sulla base di conoscenze acquisite “sul campo”, il fatto che un posatore sia in possesso di un attestato di qualificazione dimostra che egli è anche in possesso di una serie di conoscenze teorico-pratiche trasmessegli dalla ditta produttrice dei sistemi di fissaggio, conoscenze che risultano tali da permettergli di affrontare al meglio il difficile compito rappresentato dalla corretta posa di un infisso
Mi sto facendo la casa nuova, ho diritto al 55% sui serramenti?
Purtroppo no, lo sgravio del 55% sull'IRPEF è riservato alle riqualificazioni energetiche di stabili esistenti, e quindi non è assolutamente richiedibile in caso di nuove costruzioni. Anzi le nuove costruzioni, oltre a non godere se non in casi molto particolari di alcun tipo di agevolazione, sono soggette al rispetto dei Dlgs192 e 311 (oltre che al rispetto delle DGR regionali sul risparmio energetico in edilizia nel caso l'abitazione in questione sia sita in una regione che si sia dotata di questo tipo di disposto legislativo come p.es la Lombardia o il Piemonte) che fissano valori limite di trasmittanza termica per gli infissi in esse installati.
Ci sono particolari accorgimenti nella posa di alzanti scorrevoli?
Non ci sono particolari accorgimenti per quanto riguarda la posa di un serramento alzante scorrevole, il quale andrà posato seguendo le stesse procedure di un serramento normale. Eventuali maggiori accortezze potrebbero essere legate non tanto alla tipologia specifica dell'apertura, quanto alle dimensioni dell'infisso o al tipo di posa che si andrà ad effettuare. Infatti solitamente gli alzanti scorrevoli sono serramenti di dimensioni cospicue, il che obbliga ad una maggior attenzione sia nella distribuzione dei fissaggi sia nel controllo dell'effettiva tenuta meccanica dei fissaggi stessi alla struttura muraria. Inoltre è abbastanza comune la posa di alzanti scorrevoli su controtelai piatti, il che, data la minor tenuta di questo tipo di posa rispetto a quella ad L, obbliga ad una maggior attenzione nella realizzazione dei giunti.
ho un villino con infissi in alluminio NC60 ed alcuni fanno condensa,è normale??il tecnico mi aveva detto che non avrei avuto un filo di condensa.
Il fenomeno della condensa non dipende solo dalla bontà del taglio termico dell'infisso in alluminio e quindi dalla temperatura raggiunta dalla sua faccia interna, ma anche dal tasso di umidità interno dell'abitazione. Con infissi ad alta tenuta, e quindi a fronte di un ridotto scambio di aria tra l'interno e l'esterno, è possibile che tale tasso risulti elevato e che quindi si formino condense anche a fronte di una temperatura delle facce interne degli infissi tutto sommato accettabili.
Sono un rivenditore è ho ordinato ad un'azienda degli infissi in pino lamellare bicolore, mordenzato noce esterno e laccato Ral 1013 interno. Le finestre arrivate presentano zone della parte laccata completamente ruvide, i fermavetri tagliati a 45° non combaciano nel punto di accoppiamento ma è presenta una antiestetica fessura, la siliconatura esterna è stata eseguita pessimamente e il cordolo di silicone risulta staccato dal vetro e si sta staccando anche dall'infisso compromettendo la tenua all'acqua dello stesso. I locali sono pavimentato a parquet e i potenziali pericoli in caso di pioggia sono elevati. Il fornitore non ha battuto ciglio all'invio delle foto dimostranti i suddetti problemi. come posso tutelarmi in merito alla contestazione avuta da parte del mio cliente e per gli eventuali danni che subirà e mi addebiterà per i danni al parquet? In seguito a questa fornitura ho perso completamente la fiducia da parte del progettista che mi ha segnalato il lavoro con ulteriori danni economici alla mia attività. Possibile che di questa situazione debba debba essere il solo a pagarne le conseguenze? Questi infissi sono da considerarsi a norma e con marcatura CE?
Gli infissi a lei consegnati possono essere a norma rispetto all'obbligo di marcatura CE solo 1)se sono provvisti del relativo label di marcatura 2)se la struttura dell'infisso a lei consegnato (eventuali imperfezioni estetiche non hanno valore per quel che riguarda la marcatura) corrisponde al campione testato o dalla ditta produttrice o, in caso di cessione dati in cascading, dall'assembly designer. Ben diverso è il caso sia dei danni patiti e patendi da parte del suo cliente che il medesimo le richiede e/o le richiederà per fornitura di prodotti non idonei all'uso (la mancata tenuta all'acqua può essere causa di non idoneità per un serramento esterno) sia della contestazione sulla qualità generale dei medesimi che, da quel che mi pare di capire, lei ha già ricevuto. In questo caso non le resta null'altro da fare che chiamare il suo fornitore come parte terza e coinvolgerlo nell'inevitabile causa chiedendo la manleva o il risarcimento totale di tutti i danni da lei subiti causa fornitura viziata da gravi difetti sia tecnici sia estetici; le faccio comunque presente che se, nella sua qualità di rivenditore e quindi non coinvolto nel proceso produttivo degli infissi contestati, le dovrebbe essere abbastanza facile quantificare e farsi riconoscere i danni diretti (mancati pagamenti, richieste danni da parte del cliente finale, costi di eventuali interventi di ripristino ecc...) potrebbe essere piuttosto difficile farsi riconoscere danni indiretti quali quelli derivanti dalla perdita di immagine e di fiducia da parte dellla clientela.
Nel giunto controtelaio-muratura, per migliorare la tenuta all\'aria, che tipologia di schiuma poliuretanica va messa? Questa deve essere a basso o alto modulo elastico e perchè?
Ed inoltre che tipo di nastro è meglio utilizzare?
Grazie
Personalmente sono molto favorevole al sistema "misto" composto da nastro autoespandente+schiuma poliuretanica (normale o flessibile)+ silicone esterno posto in apposita fresatura (da ricavare secondo me sul bordo del falsotelaio) Questo tipo di posa è descritto nei manuali Mungo e, sottoposto a test di laboratorio utilizzando le stesse procedure di prova impiegate per la certificazione dei serramenti, ha dato ottimi risultati sia per quanto rigarda le tenute aria/acqua/vento sia per quanto riguarda la prestazione acustica sia, in ultimo, in merito alla formazione di ponti termici. Ciò non significa che altri tipi di posa non possano dare prestazioni di rilievo, ma per quel che riguarda questa tipologia di sigllatura posso basare la mia valutazione su dati provenienti da un laboratorio di prova.
Salve, mi riferisco alla mia precedente domanda inerente alla possibilità di sigillare in opera il vetro-telaio a distanza di 2 mesi. Chiarisco che non ci son stati motivi per i quali è stato necessario agire in tal modo. a prescindere da questo allo stato attuale la sigillatura eseguita presenta ora numerose fessurazioni.E' possibile che questo pregiudichi la tenuta del serramento? secondo il produttore no, in quanto dice che nell'angolo di sigillatura tra telaio e vetro c\'è una doppia fresata e quindi cosa improbabile. ora le chiedo gentilmente se a parer suo dovrei lasciar perdere o procedere ad un contenzioso.
La presenza di fessurazioni superficiali nella sigillatura a mio avviso non rappresenta di per sè un motivo sufficente per adire a vie legali ,ma per poter procedere ad un contenzioso è necessario dimostrare che la sigillatura in questione permette infiltrazioni di aria o acqua, pregiudicando la tenuta dell'abitazione. In caso lei non possa dimostrare tali infiltrazioni le sconsiglio vivamente di procedere ad un contenzioso con il serramentista.
Come si può riconoscere "guardandolo" se un pacco vetri è riempito con aria o gas azoto?
Personalmente non conosco metodi per definire se l'intercapedine di un vetrocamera sia o meno riempita con gas argon mediante la sola analisi visiva.Bisogna anche tenere presente che, dal punto di vista della tramittanza termica, non è importante la sola presenza di gas argon o di altri gas quali p.ex il krypton all'interno dell'intercapedine, ma anche il loro livello di purezza in quanto un vetrocamera non è mai riempito da gas puro al 100% Da quel che mi risulta per avere risultati validi in materia trasmittanza termica il grado di purezza del gas deve superare il 95%, cosa questa rilevabile solo tramite analisi in un laboratorio specializzato.
Salve,sono in acquisto di una nuova casa da costruttore in classe B. Vorrei capire se è possibile che le vetrate degli infissi vengono montate in opera e la sigillatura a distanza di 2 mesi dev'essere ancora fatta.E' un lavoro a regola d'arte?
A prescindere che la casa sia o meno in classe B le sigillature serramento-vetro e serramento-muro dovrebbero venire eseguite contestualmente alla posa del serramento stesso. Logicamente vi sono casi particolari nei quali ciò non è possibile, ma non posso sbilanciarmi oltre senza conoscere nello specifico la sua situazione.
Il mio problema è relativo ad una facciata continua in vetro, dalla quale in più punti si verificano infiltrazioni di acqua, quali sono le cause possibili?? Guarnizioni?? Sigillature??
Grazie
Non è assolutamente possibile effettuare una perizia senza aver prima visionato il prodotto e quindi non mi posso pronunciare in materia. Per principio, valido in via generale sia per facciate continue sia per serramenti, se le infiltrazioni avvengono in corrispondenza dei giunti delle ante apribili si tratta di un errato posizionamento delle guarnizioni o di un insufficente dimensionamento degli elementi di scarico acqua, mentre se esse avvengono in corrispondenza di punti di contatto con le struture murarie o di punti di congiunzione tra elementi fissi si tratta di un'errata sigillatura durante il montaggio. Purtroppo però ,come ho già detto, senza visionare il prodotto non è possibile effettuare una disamina delle cause e quindi giungere ad una valutazione avente fondamenti logici ; molto spesso l'acqua segue vie contorte, per cui è abbastanza frequente che le regole vengano disattese e che quindi per esempio ciò che inizialmente pare un'infiltrazione dovuta ad sigillatura scorretta si riveli in realtà causata da errori progettuali-costruttivi. Visto che le azioni correttive da porre in essere variano a seconda delle cause di infiltrazione sarà il caso di analizzare con molta attenzione il problema ,in quanto a fronte di un'errata valutazione (cosa questa tutt'altro che improbabile nel caso di problemi causati dal passaggio d'acqua) si corre il rischio di effettuare interventi potenzialmente molto costosi senza vedere poi risolto il problema.
Buona sera.Nel dicembre 2009 ho chiuso un balcone per aumentare la metratura di una sala retrostante, apponendo una vetrata sulle pareti del balcone stesso. Essendo muri esterni non erano state eseguite dal costruttore, nel lontano 1997, cappotti per isolare i muri (all'epoca non avevano previsto di trasformare il balcone in abitazione). I muri erano rivestiti da una scossalina di rame, che i montatori non hanno ritunuto di dover togliere, adducendo che non si poteva per mantenere il corretto scolo dell'acqua piovana. Quindi le vetrate sono appoggiate su una scossalina di rame che in parte (circa 40 cm) entra in casa e in parte (altri 40 cm esce all'esterno e finisce sotto i coppi del tetto. Durante l'inverno si e' verificata grosso fenomeno di condensa solo pero' sui giunti della struttura, che poggia sulla scossalina di ramen, ma non sul vetro e nemmeno sul suo profilo. La ditta afferma che non è ¨ colpa loro ma del progettista che ha detto di lasciare la scossalina.rnVolevo effettuare causa legale ma chi ha ragione? Possono i montatori eseguire un lavoro sbagliato (consapevoli di fare male)e lavarsene le mani solo con la scusa che hanno eseguito quanto disposto dal progettisa (geometra che ha firmato la dia)senza avere nessuna corresponsabilitè ? Da professionisti non dovrebbero essere anche loro consapevoli della corretta esecuzione dei lavori? Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione chiedendo, nel caso vincessi la causa conto il serramentista, se l'utilizzo del prodotto chiamato ThermoFlex, distribuito sopra al giunto che fa condensa e sulla scossalina (sia per la parte che entra nell'appartamento che in quella che esce all'esterno) possa risolvermi il problema?
Secondo la norma UNI 10818, non obbligatoria ma da considerare come buona pratica, la progettazione degli elementi di contorno del serramento è responsablità del progettista il quale deve verificare sia le compatibilità morfologiche,dimensionali e chimico-fisiche tra serramento e contorno sia definire i nodi delle interconnessioni e dei giunti tra l'infisso ed il contorno.La stessa norma stabilisce che l'eventuale costruttore edile debba eseguire rivestimento, isolamento termico e barriera all'acqua secondo progetto o, in caso di carenze evidenti,in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni di capitolato (il quale dovrebbe venire esteso dal progettista di cui sopra).E' quindi evidente che qualora il prgettista abbia esplicitamente richiesto agli installatori di fissare il serramento alla scossalina di rame i medesimi non potevano fare altrimenti in quanto la progettazione dei nodi era di competenza del progettista il quale aveva il diritto/dovere di definire quale fosse la soluzione ottimale per coniugare, nel caso specifico,il minimo ponte termico possibile con la migliore soluzione per evacuare l'acqua piovana con, non ultimo,il miglior rapporto quaità/prezzo dell'intervento. Non è nelle competenze dei montatori sindacare le scelte del progettista in quanto lui e solo lui ha la preparazione specifica per valutare una tematica complessa quale è quella dei ponti termici; al limite il serramentista potrà avanzare delle proposte basate sulla sua precedente esperienza, ma la decisione ultima spetta sempre al progettista.
Per quel che riguarda un eventuale intervento volto a ridurre o ad eliminare il fenomeno di condensa non penso che il solo fatto di stendere un isolante sul rame possa eliminare il problema; il rame è uno stupendo conduttore di calore e, a mio avviso, l'unica maniera per ridurre o eliminare il ponte termico correlato sia quella di interrompere la continuità della lastra il più esternamente possibile. Ciò a mio avviso è fattibile solo disinstallando il serramento e agendo nella parte ad esso inferiore in quanto se si tagliasse il rame a serramento montato si rischierebbero infiltrazioni d'acqua nel punt di taglio, mentre se si ricoprisse il metallo con uno strato di isolante si rischierebbe che i fenomeni di condensa continuino a ripresentarsi nell'interfaccia muro-rame con relativa possibilità di formazione di muffe o di danneggiamento del muro stesso
Ho fatto posare dei serramenti (vetrate) metri 2,50 H per 5,00 L dai quali entra acqua dai lati, nel cerare di capire il perché un serramentista mi ha detto che non era stato predisposto un telaio premurato, quindi avendo solo fatto una siliconatura approssimativa è accaduto quanto predetto. poiché l'installatore se ne lava le mani ed io ho intenzione di adire alle vie legali come posso fare per dimostrare il cattivo lavoro?
Il fatto di posare il serramento senza installare precedentemente un falsotelaio non comporta necessariamente che debba entrare acqua dai giunti. Impiegando adeguatamente le tecnologie di sigillatura oggi disponibili e a patto che la sede muraria sia stata correttamente predisposta è possibile effettuare una posa direttamente a muro eseguita a regola d'arte, in grado di presentare le stesse caratteristiche di una eseguita su falsotelaio.
Per quanto riguarda la possibilità di adire a vie legali il solo fatto che si presentino infiltrazioni d'acqua è condizione sufficiente per dimostrare la non corretta esecuzione del lavoro,restando però da definire la corretta attribuzione delle responsabilità. A mio avviso si possono presentare le seguenti possibilità:
sigillatura non corretta su struttura muraria correttamente eseguita---chiara responsabilità dell'installatore
sigillatura corretta su struttura muraria con vizi evidenti---le responsabilità sono da dividere tra il costruttore e l'installatore (il costruttore non ha ottemperato ai suoi obblighi in merito alla corretta esecuzione della struttura muraria mentre l'installatore non si è rifiutato di installare il manufatto)
sigillatura corretta su struttura muraria con vizi reconditi o di difficile individuazione---chiara responsabilità del costruttore
Salve la mia domanda è relativa a delle gocce di acqua che si sono formate
nei serramenti all'esterno in alto in prossimità delle chiusure il
serramentista mi dice che si tratta di rugiada??? i serramenti in questione sono sotto un portico di 2 metri dove non si bagna nemmeno il Pavimento e le gocce di acqua che si formano sono solo dove ci sono i ramponi di chiusura
Pur potendo visionare le fotografie non riesco a dare una risposta certa, ma ritengo che possa essere una caso di trafilatura di aria interna (più calda ed umida) verso l'esterno, con conseguente condensa dell'umidità in corrispondenza del profilo freddo. Mi stupisce però che lei non lamenti un analogo fenomeno all'interno, in quanto essendo solitamente il flusso nei due sensi (ossia l'aria esterna più fredda trafila verso l'interno dell'abitazione) solitamente si formano condense anche sul lato interno, e quindi la loro assenza rende la situazione abbastanza anomala e non mi permette di dare una risposta univoca. L'unica soluzione per avere un sufficiente livello di certezza è quella di procedere ad una termografia della zona incriminata; qualora si rilevino fuoriuscite di aria calda (o ingressi di aria fredda) ci si troverebbe in un caso di imperfetta tenuta del serramento, probabilmente eliminabile con una semplice regolazione o con una sostituzione delle guarnizioni. In caso però non si rilevasse alcuna anomalia termica si sarebbe evidentemente in presenza di uno strano fenomeno di condensa del quale il serramento non risulta responsabile e le cui cause andrebbero ricercate in altra direzione
A marzo 2009 decidiamo di sostituire tutti gli infissi della nostra abitazione a schiera (costruita all'inizio degli anni 90). Dopo mesi di studio/ricerche/preventivi, scegliamo gli infissi in PVC di una nota marca Austriaca leader di mercato. Fra l'altro scegliamo un ottimo profilo con triplo vetro. Il rivenditore/montatore di zona pare sapere il fatto suo, risolve brillantemente gli imprevisti che si presentano nella sostituzione e porta a termine il lavoro in 9 giorni. Ebbene durante il freddo inverno 2009/2010 cominciano a manifestarsi i problemi: baffi neri ai lati delle cornici di rifinitura interna mi costringono a ripassare/sigillare con silicone bianco (internamente ed esternamente) tutti i punti di giunzione muro/infisso!!)spifferi dalla fessura dell'arrotolatore cinghia tapparella incassato nel montante in PVC della finestra: ho provato a smontare alcuni arrotolatori...e riempire lo spazio libero (che permette il passaggio di un cannone d'aria fredda) con schiuma poliuretanica)!!! Il problema è che ho 17 arrotolatori da sistemare per cui impiegherei una vita a sistemarli tutti! Avete qualche consigli su come possa intervenire più facilmente per eliminare o almeno limitare l'ingresso/uscita d'aria?
Grazie Andrea
Purtroppo non vi è alcun modo per ovviare al problema, se non quello di risigillare tutti i fori di passaggio utilizzando i materiali idonei, ossia i siliconi per bloccare le piccole infiltrazioni e le schiume poliuretaniche per il riempimento delle cavità di maggior dimensione. La verità è che spesso le prestazioni di un buon prodotto vengono vanificate da una posa in opera non idonea, ottenendo così il risultato di scontentare il cliente, e questo di solito avviene perché si tende a mantenere basso il costo dell'installazione in quanto si ritiene che il cliente non accetterebbe un elevato costo di posa. Nella maggior parte dei casi questa visione non è sbagliata, in quanto il cliente solitamente sottovaluta la complessità intrinseca delle operazioni di installazione,che dalla maggior parte delle persone è vista come un semplice fissaggio a muro di un oggetto. Questa visione delle cose esclude le operazioni di sigillatura, indispensabili per far sì che serramenti altamente prestanti come quelli attuali possano esprimersi al meglio delle loro possibilità. Comprendo il suo disagio, ma considerando che i tempi di sigillatura degli arrotolatori oggetto della sua domanda sarebbero stati approssimativamente gli stessi anche per un professionista si immagina quanto sarebbe venuta a costare la sua posa in opera? E' proprio sicuro che, senza avere avuto l'esperienza negativa che ha avuto, non avrebbe protestato se le fosse stato presentato un conteggio sicuramente molto più corposo di quello che a suo tempo si è trovato a saldare?
Normalmente si posano prima i serramenti e poi le piastrelle/parquet o viceversa? grazie infinite
Entrambe le modalità di posa sono valide ed utilizzate nella pratica comune. Logicamente in caso di posa dei serramenti prima delle piastrelle o dei parquet il lavoro del pavimentista sarà più disagevole, anche se nel caso di parquet ciò è abbondantemente compensato dal fatto che non si rischieranno indebite bagnature del pavimento in caso di pioggia. Sia in caso i serramenti siano posati prima dei pavimenti sia in caso essi siano posati dopo,e qualora le porte siano dotate di soglia in alluminio,sarà comunque fondamentale garantire una buona sigillatura tra la soglia stessa ed il marmo o il pavimento esterno, in quanto è fondamentale che in caso di pioggia l'acqua non arrivi mai al giunto tra pavimento esterno e pavimento interno ode evitare indebite infiltrazioni.
Buongiorno sig. broglio, sono un'artigiano produtture di infissi, la mia aziendaproduce già serramenti certificati,pensando sempre a nuove tipologie di serramenti da inserire in produzione ho avuto proposte di fornitori di gruppi frese i quali offrono assieme al gruppo anche il cascading della certificazione, questo è regolare a tutt'oggi in italia? grazie
Il cascading è regolare in tutta Europa, e quindi anche in Italia, in quanto chiaramente previsto come procedura di svolgimento delgi ITT all'interno della EN 14351-1.
Salve, sono un falegname artigiano.Come devo comportarmi ai fini della certificazione CE e al 55% di sgravio fiscale, in presenza di portoncino(o bussola)d\'entrata se il cliente NON vuole la soglia inferiore (perchè da scavalcare, anche se alta solo 27mm)? Posso ugualmente rilasciare il certificato CE,obbligatorio, magari scrivendo alle prestazioni NPD poichè non ho testato i miei prodotti senza tale soglia? Il cliente che lo chiede,può avere diritto lo stesso al 55% o magari solo al 35%? Grazie e distinti saluti.
Il calcolo della trasmittanza termica non dipende dalle caratteristiche fisiche aria-acqua-vento, quindi tale calcolo (se eseguito ai sensi della UNI EN ISO 10077-1 metodo semplificato con utilizzo dei valori tabellari di cui all'allegato D tabella D3 della norma suddetta, in quanto se ai fin del calcolo di Uw si è effettuata l'analisi dei nodi ai sensi della UNI EN ISO 10077-2 la variazione di un nodo p.ex con l'eliminazione della soglia inferiore impedisce l'utlizzo del valore di Uf del nodo stesso nel calcolo finale) risulta svincolato dalla reale composizione dei nodi ma si basa solo sui valori di Uf tabellati, di Ug forniti dal vetraio e di psi_g derivanti dall'allegato E tabelle E1 ed E2 della UNI EN ISO 10077-1. In pratica per quel che riguarda la dichiarazione di Uw del portoncino in questione lei può procedere al calcolo normale, avendo l'accortezza di sostituire al valore di Ug il valore di Up dei pannelli. Ben diversa è la questione della marcatura CE in quanto lei può avvalersi dell'opzione NPD solo per le caratteristiche di tenuta all'acqua e di resistenza al vento (non regolamentate in Italia e quindi non obbligatoire in label CE) ma non può farlo per la caratteristica di permeabilità all'aria che risulta obbligatoria nel mercato nazionale; purtroppo lei non può manco fare riferimento all'allegato I della UNI EN 14351-1 revA1 in quanto condizione necessaria ed indispensabile per la determinazione tabellare della permeabilità all'aria è la presenza di una guarnizone continua sui 4 lati sottoposta ad adeguata compressione, cosa che in caso di mancanza di soglia non si può verificare. In questo caso per poter marcare CE il portoncino di cui sopra lei dovrà obbligatoriamente sottoporre a prova un serramento privo di soglia inferiore, logicamente con risultati a dir poco deprimenti ed inoltre sostenendo un aggravio di costi non indifferente realtivo ad una prova eseguirta specificamente per un cliente.
Buongiorno. Volevo avere informazioni riguardo le garanzie che la ditta produttrice e il posatore devono dare sul prodotto. Per avere garanzia sulle prestazioni di isolamento termico, acustico, resistenza al vento ci sono protocolli di posa per ottenerli? e poi i posatori dovranno farmi una dichiarazione di perfetta posa in opera, garantendomi l'ottenimento di tali prestazioni comunicatemi inizialmente. Insomma, ci sono un minimo di garanzie o è tutto allo sbaraglio, come mi dicono alla ditta produttrice: "dipende dal montatore, se vuole dare o meno dichiarazione". Qual è la giusta prassi e le normative di riferimento? Grazie
Per principio la garanzia sul prodotto ha una durata di 2 anni e copre tutti i malfunzionamenti tali da inficiare il suo buon funzionamento equiparando inoltre i difetti di installazione a quelli intrinseci del manufatto. Detto ciò però non esistono protocolli di posa in opera aventi valore legale e quindi non è possibile rilasciare alcun documento di corretta posa in opera (la parola "perfetta" non è mai da utilizzare in quanto nelle umane opere la perfezione non esiste);certamente i serramenti a lei consegnati dovranno quantomeno rispondere ai minimi di legge per quel che riguarda la trasmittanza termica ,relativamente però al solo serramento e non al complessivo serramento+giunto di posa, mentre per quanto riguarda la permeabilità all'aria, la resistenza al carico del vento, la tenuta all'acqua e la prestazione di isolamento acustico non vi sono valori minimi ammissibili stabiliti per legge. Oltre a ciò, se la sua situazione è come penso simile a quella della maggior parte delle forniture di serramenti che mi sono trovato ad esaminare, è molto probablie che ad onta di quanto previsto nella UNI 10818 non vi sia stata un'operazione di progettazione preliminare che comprenda:
una corretta individuazione dei livelli prestazionali dei serramenti eseguita in accordo con le realtà produttive con una conseguente loro indicazione in un apposito capitolato
una preventiva progettazione approfondita dei nodi, delle interconnessioni e dei giunti tra infisso ed elementi tecnici di contorno eseguita considerando tutte le problematiche di interfacciamento
una valutazione della compatiblità morfologica, dimensionale e chimico-fisica tra l'infisso e gli elementi tecnici di contorno
Tutte queste operazioni dovrebbero venire svolte dal progettista dell'opera, ma in caso di una loro mancanza o di una loro erronea esecuzione è evidente che la validità di tutte le operazioni successive sarà inficiata in partenza. A mio avviso quindi in ultima analisi è del tutto assurdo richiedere garanzie al serramentista o al posatore i base a norme o a protocolli quando le procedure previste nell'unica norma di rifermento rischiano di essere carenti già in partenza. Ciò non significa che sia "tutto allo sbaraglio", definizione che da produttore di serramenti nonchè nella veste di loro rappresentante sindacale ritengo sostanzialmente offensiva per la categoria: la garanzia della corretta esecuzione dei lavori è data in pratica dalla scelta di un fornitore competente e preparato il quale però, di solito, non sarà il più economico tra quelli presenti sul mercato.
Salve, sto scegliendo infissi per una nuova costruzione. Ho fatto fare dei preventivi e 2 su 3 mi assicurano che le finestre scorrevoli non sono certificabili. Di chi posso fidarmi?
Tutti i serramenti per uso esterno sono certificabili ai sensi della UNI EN 14351-1:2010 senza pregiudiziali legate al tipo di apertura: per contro però è indiscutibile che un serramento scorrevole (alzante-scorrevole, non scorrevole complanare il quale ha gli stessi giochi di battuta dei serramenti ad anta), a meno che non vengano impiegate soluzioni tecnologiche abbastanza costose,presenta mediamente valori prestazionali inferiori rispetto ad un analogo serramento con apertura a battente soprattutto per quel che riguarda sia alcune caratteristiche di tipo "meccanico" (tenuta all'acqua,permeabilità all'aria) sia per quel che riguarda l'isolamento acustico.
gli scuri alla vicentina in pvc qanti ml devono avere dalla soglia sotto per essere marcati cee
La marcatura CE non da alcuna prescrizione tecnico-descrittiva sui prodotti, quindi la distanza tra soglia e infisso, come d'altronde qualsiasi altra particolarità tecnica , non è assolutamente influente sulla correttezza della marcatura stessa. Da un punto di vista meramente tecnico visto che l'oscurante per principio non ha alcuna funzione di tenuta all'aria (a meno di speciali prescrizioni di capitolato) la luce inferiore non può essere nemmeno considerata come una caratteristica influente sull'idoneità all'uso previsto e quindi, a meno di distanze soglia-infisso veramente improponibili ,non è corretto il suo utilizzo come motivo di contestazione.
sono un serramentista che ha avuto un problema con i vetri garanti 10 anni dopo solo 3 mesi rivolgendomi al vetreaio mi ha risposto che lui mi sostituisce i vetri ma le spese di montaggio e smontaggio sono a carico mio. Siccome mi hanno risposto che il problema e nato per i vetri con gas e siccome di questi vetri ne ho montati molti mi capitera cambiare vetri e chiudere l officina
Non mi risulta che vi siano particolari criticità legate specificamente alla presenza di gas nell'intercapedine dei vetricamera; le problematiche che portano alla sostituzione dei vetri sono solitamente legate alla sigillatura tra le lastre e il canalino e dipendono o da una scorretta operazione di sigillatura o da materiali (solitamente butile) non idonei.Comunque con le attuali tecniche di sigillatura e con l'utilizzo di macchinari moderni i casi di vetri non idonei risultano veramente sporadici e quindi è estremamante improbabile che lei si trovi nella situazione di sostituire tutti i vetricamera con intercapedine a gas installati in questi ultimi anni; in ogni caso se la situazione dovesse assumere proporzioni preoccupanti, obbligandola a sostituire una quantità notevole di pezzi e dimostrando così una grave mancanza da parte della vetreria, lei potrà rivolgersi ad un legale per ottenere il totale rimborso dei danni subiti compresivo delle ore necessarie per disinstallazione e nuovo montaggio.
Vorrei farLe 2 domande : una vetrata con alza e scorri di grandi dimensioni, con vetro antisfondamento, montata nel 2007, presenta da pochi mesi una incurvatura della sigillatura superiore, presenta un effetto arco pendente verso il pavimento. La sigillatura si presenta nera con spazi. Mi dicono che dovrò cambiare tutto il vetro; quanto prima farà condenza ecc...Mi può far capire cosa è successo ? Grazie.
In questo caso, data la sua decrizione, molto probabilmente ha ceduto la sigillatura tra vetro e canalino distanziale, eseguita dalla vetreria mediante butile:è molto probabile che lei debba cambiare il vetro in quanto il cedimento della sigillatura comporta l'ingresso di aria umida con conseguenti condense interne. Considerato il fatto che il vetro in questione è molto recente ritengo che la vetreria produttrice dovrà risponderne e provvedere alla sostituzione gratuita.
Gentile sig. Broglio, sono un produttore di infissi, ho avuto poiacere di conoscerla ad un'incontro sulla posa del serramento, devo certificare degli scuri da noi prodotti ed ho sentito parlare di certificazioni che si possono acquistare senza sottoporre i campioni alle prove,cascading; come devo comportarmi per certificare gli scuri esterni? qual'è la norma in riferimento? grazie.
La Marcatura CE non si acquista, in quanto la sua apposizione è una responsabilità diretta del produttore. Comunque per quel che riguarda i sistemi oscuranti la norma di riferimento UNI EN 13659 prevede che le prove iniziali (ITT) che possano:
venire svolte da un ente esterno alla ditta, il quale ente non deve essere notificato in quanto gli oscuranti sono sottoposti al Sistema di Attestazione Conformità 4
venire svolte direttamente dal produttore nel rispetto della norma di prova UNI EN 1932
Logicamente sia che le prove siano eseguite da un ente esterno sia che vengano effettuate direttamemte in azienda dovrà essere presente un rapporto di prova che attesti la corretta rispondenza delle procedure alla norma UNI EN 1932. Per quel che riguarda il cascading questa procedura non è applicabile ai sitemi oscuranti in quanto nella UNI EN 13659 non se ne trova traccia; oltre a ciò il Documento Guida M, documento ad uso delle commissioni normative che descrive le procedure applicabili nelle norme sui prodotti da costruzione,definisce il cascading applicabile solo ai prodotti sottoposti a Sistemi di Attestazione Conformitè 1 e 3
(gli oscuranti sono in sistema 4). Qualora però lei non voglia eseguire gli ITT potrà appoggiarsi alla cosiddetta "opzione NPD" (nessuna performance determinata), riprtando la sigla NPD sul label di marcatura al posto della classe di resistenza al vento. Infatti l'unica caratteristica riportata in allegata ZA della norma sugli oscuranti è la resistenza al vento, caratteristica non richiesta dall'ordinamento tecnico-giuridico italiano e quindi, per principio, non obbligatori aper gli oscuranti immessi sul mercato nazionale. Naturalmente per poter marcare CE lei dovrà avere un Sistema di Controllo Qualità operativo, obbligatorio a prescindere dal fatto che nella marcatura dichiari o meno la caratteristica di resistenza al vento
Un piccolo artigiano e obblicato a fare la marchiatura ce sugli infissi in legno?
La marcatura CE non è legata dalle dimensioni dell'azienda ma riguarda i prodotti, quindi tutte le aziende che immettono serramenti sul mercato debbono obbligatoriamente marcarli nel rispetto della norma di riferimento attualmente in vigore, ossia la UNI EN 14351-1 rev.A1. A questo punto si aprono però varie possibilità collegate alla tipologia di produzione,alle dimensioni aziendali, alla quantità di pezzi prodotti per ogni singola famiglia e all'organizzazione dell'azienda; la corretta analisi delle variabili proprie di ogni singola azienda determina il mix di opzioni, solitamente legate alle modalità di svolgimento delle prove sul prodotto (ossia prove dirette, cascading o metodi tabellari),da mettere in pratica per raggiungere la marcatura. Sarà il caso di tenere presente che aziende diverse per dimensioni,tipologia di mercato e tipologia di prodotti potranno raggiungere la marcatura CE per vie diverse, ottimizzando così i costi in rapporto alle necessità reali. Purtroppo non è possibile dire di più senza conoscere la realtà di ogni specifica ditta in quanto a volte consigli generici potrebbero fuorviare le scelte dell'imprenditore.
Salve,sono un falegname,ed ho seguito un suo incontro organizzato da una rivendita di materiali per serramenti, devo certificare gli oscuri esterni, si può avere un cascaeding,devo sostenere delle prove in istituto come per il serramento o posso farle in officina?? Grazie
Per quanto possa sembrare incoerente, data la minore complessità degli oscuranti rispetto ai serramenti, l'applicazione di procedure di cascading agli oscuranti non è permessa. Anzitutto la norma di riferimento non contiene nessun paragrafo concernente tale procedura, il che per principio ne comporta l'inapplicabilità, ed inoltre, per quanto i Documenti Guida non abbiano alcun valore legale ma valgano solo come informative, nella Guida M è chiaramente stabilito che il cascading si può applicare unicamente a prodotti che ricadano sotto i Sistemi di Attestazione Conformità 1 è 3 (gli oscuranti ricadono sotto il sistema 4). Per quanto riguarda le prove relative alle caratteristiche essenziali del prodotto, le quali per gli oscuranti si limitano alla resistenza la carico del vento, lei potrà:
demandarle ad un laboratorio esterno, il quale sarà responsabile della loro corretta esecuzione
eseguirle internamente, ricordando però che sarà sua responsabilità rispettare in toto la norma di prova (UNI EN 1932, da quel che mi risulta disponibile solo in lingua inglese)e darne evidenza documentale tramite un idoneo rapporto di prova
evitare ogni test appoggiandosi alla cosiddetta "opzione NPD" (Nessuna Performance Determinata), cosa questa possibile in quanto in Italia non esiste nessun documento legale-normativo che renda obbligatorio dichiarare la resistenza al carico del vento degli oscuranti. Logicamente lei si potrà appoggiare a tale opzione solo ed unicamente in caso i suoi prodotti siano destinati al mercato interno, in quanto qualora lei dovesse immettere i suoi oscuranti sul mercato di un Paese europeo che richiede obbligatoriamente la caratteristica essenziale di cui sopra si troverà obbligato a rispettare la legislazione propria dello Stato nel quale i suoi oscuranti verranno immessi sul mercato.
Le ricordo che anche qualora lei decida di avvalersi dell'opzione NPD ciò la esenta solo ed unicamente dall'esecuzione delle prove sul prodotto (dette ITT) e non dall'implementazione di un idoneo sistema di controllo della produzione (FPC).
buonasera, mi hanno consegnato degli scuri con le perline tagliate ed affiancate in modo disomogeneo, ossia ho perline sfiammate affiancate a perline rigate, con un effetto estetico pessimo, posso contestare la fornitura ? E a che norma o direttiva posso affidarmi? Grazie
Non ritengo che lei possa in alcun modo contestare la fornitura in oggetto, a meno che non possa dimostrare che nel contratto erano presenti particolari clausole relative all'uniformità dei colori e delle venature. L'unica norma applicabile alla sua situazione a mio avviso è la UNI EN 942 "Legno in falegnameria-Classificazione generale della qualità del legno", la quale non solo non contempla la disuniformità di venature tra i difetti repertoriati, ma addirittura stabilisce che "...le variazioni di colore sono presenti all'interno della stesa specie legnosa...Ogni requisito in merito all'abbinamento di colore dovrebbe essere definito da accordi precedenti". Per quanto la UNI EN 942 parli solo di colore e non di venature è molto probabile che un eventuale CTP di controparte che sia a conoscenza dei contenuti della norma ne derivi che le disomogeneità estetiche non sono contestabli per principio ma solo a fronte di precisi accordi pregressi tra le parti, ed è altrettanto probabile che un eventuale CTU prenda per buona tale interpretazione; a fronte di quanto sopra, come già detto in apertura, tenderei a sconsigliare una causa legale fondata solo sulla differenza di venature tra gli elementi costituenti gli antoni in questione.
Gentile signor Samuele,
mi hanno posato un serramento esterno della larghezza di 3 metri con 4 ante tutte apribili e lo stesso e fissato al cellino superiore con tre viti. Le sembra normale che quando tira vento il serramento si muove tutto? per non parlare della legge sulle norme termo/acustica. Mi chiedo come può un'azienda fornire delle finestre già sapendo che ci saranno dei problemi? Come posso rivalermi sul costruttore per il lavoro non fatto a regola d'arte al quale erà già stato detto di detti problemi prima della posa da chi ha fornito i serramenti? grazie.
Se comprendo correttamente la sua ricostruzione dei fatti il produttore dei serramenti ha a suo tempo avanzato osservazoni al costruttore edile in merito alla struttura muraria predisposta per accogliere il serramento in questione. Se il posatore ha proceduto nell'installazione posso desumere che il costruttore edile (o il direttore lavori,se tale figura era presente nel caso specifico) abbia richiesto di installare comunque il serramento prendendosi carico delle responsabilità correlate. Comunque l'unica maniera per rivalersi sul responsabile di una scorretta installazione è quella di ricorrere a vie legali ottenendo così l'intervento del giudice;così facendo verrà nominato un CTU, il quale in base all'esame dello stato dei fatti e delle specifiche contrattuali (se presenti) deciderà chi sia responsabile dei problemi e quantificherà l'eventuale costo di ripristino o il deprezzamento del bene, rimettendo tutto al giudice per la decisione finale.
Buona sera. Ho letto l'articolo relativo alla certificazione ce. Ho posato delle vetrate ad abbaino e il posatore mi ha fornito un foglio in cui si assevera ai sensi dell'art. 1 comma 345 della legge del 27/12/2006 n. 296, che i serramenti in alluminio a terglio termico destinati al mio immobile appartenente alla zona climatica e che la tramittanza termica dei nuovi serramenti corrisponde ad una media di uw = 1.8/1.9/m e rispetta i limiti previsti dall'allegato d del decreto ministeriale 19/2/2007 previsti per le zone climatiche e.Tale valore è stato determinato numericamente considerando i serramenti forniti, utilizzando la metodologia del calcolo semplificato prevista dalla norma unien 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei nodi costituenti i serramenti come dichiarati dalla ditta ..... fornitrice del vetrocamera 44.2 acustico + 12 gas argon + 33.2 basso emissivo 1,3. Segue poi una fotocopia dei dati del vetro e un riepilogo calcolo della trasmittanza. Le vetrate ad abbaino da me montate sono grandi rispettivamente 4,97 mq e 3,48 divise centralmente. nel foglio si parla di uw trasmittanza termica serramento w/mq k 1,9. Tutto cio' premesso gli abbaini sono stati pero' posati su una canala di rame che entra nell'appartamento ed esce all'esterno. I posatori hanno messo un tappetino isolante tra i nodi e tutta la struttura dell'abbaino.Quest'inverno si è creata una copiosa condenza solo sui nodi dove appoggiano i giunti. Mi viene il sospetto che i giunti non siano a taglio termico. Secondo secondo Lei la documentazione che mi hanno fornito è sufficiente o lacunosa? Da nessuna parte si fa riferimento a prove del vento, in laboratorio, ITT ecc. Nel caso di tale carenza di tale documentazione, facendo causa per ottenere la risoluzione del problema (o la restituzione dei soldi da me pagati) potrei ottenere ragione. Inoltre il ctu viene nominato dal tribunale solo facendo causa o lo posso chiamare preventivamentE? grazie Per la cortese attenzione.
La sua domanda prevede una risposta articolata in punti:
1) i valori dichiarati rispondono sia ai Dlgs 192 e 311 (relativi agli immobili di nuova costruzione) sia a quanto previsto dal DM 19 febbario 2007 (detto "decreto edifici" relativo alla riqalificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) nella sua stesura originale, ma se il suo stabile è sito in zona climatica E potrebbero non essere ad oggi sufficenti ad ottenere lo sgravio IRPEF del 55%. Infatti i valori di trasmittanza termica delle chiusure necessari per accedere a tale sgravio per inteventi eseguiti a partire dal 1°gennaio 2010 sono stati ridotti con DM 11 marzo 2008 coordinato con DM 26 gennaio 2010 (rispettivamente definiti "decreto Bersani" e "decreto Scajola") rispetto ai valori iniziali, fino a giungere ad un valore per la zona E pari o inferiore a 1,8W/mqK. Quindi se i suoi serramenti raggiungono un valore pari ad 1,8 W/mqK ciò è sufficente, qualora tale valore salga a 1,9W/mqK si è in presenza di una trasmittanza termica troppo elevata
2)la metodologia di calcolo impiegata è corretta in quanto prevista in norma
3)Stante sia l'attuale situazione legislativa nazionale sia le procedure relative alla marcatura CE non si debbono allegare copie di rapporti di prova provenienti da Enti Notificati, ma è sufficente la marcatura CE riportata o sul prodotto o sui documenti commerciali o su eventuali ettichette allegate al prodotto stesso. In Italia non risulta obbligatorio dichiarare nè la resistenza al vento nè la tenuta all'acqua, ma solo trasmittanza termica (presente) e permeabilità all'aria (determinabile senza prove di laboratorio ma, volendo, anche mediante metodo tabellare). Oltre a ciò un produttore/assemblatore di serramenti in alluminio potrebbe facilmente ottenere i valori prestazionali tramite la procedura del "cascading".Un suo ricorso basato su di una marcatura CE assente o scorretta potrebbe portare, qualora venisse dimostrato il fatto, alla rimozione dei serramenti in questione in quanto non idonei all'immissione sul mercato con conseguente restituzione della somma da Lei versata la suo fornitore. In ogni caso la documentazione necessaria alla marcatura CE in Italia è decisamente minimale e alla portata di ogni produttore, tanto che in tutta onestà non consiglierei la costruzione di una causa solo su tali basi
4) i problemi di condensa da Lei riscontrati paiono derivanti da una scorretta progettazione della struttura di contorno, cosa questa non imputabile al produttore dei serramenti ma bensì al progettista dell'opera (vedi norma UNI 10818)
5) il CTU viene sempre nominato da un giudice a seguito di una causa nella quale vi siano contestazioni di merito, quindi è fondamentale l'apertura di un contenzioso legale
durata garanzia su installazione serramenti
In linea generale, in base a quanto stabilito da codice al consumo la garanzia in caso di vendita a privati è pari a 2 anni. Per quanto riguarda i rapporti tra aziende la garanzia è di 1 anno.
Salve, sono un piccolo artigiano produttore di serramenti. Ai fini del calcolo della trasmittanza termica fatto con la calcolatrice, come mi devo comportare quando è richiesto il perimetro della canalina del vetro in presenza di vetri a doppia canalina? Devo considerarlo due volte? Grazie
No, il valore di psi_g ,ossia il ponte termico generato dal canalino distanziatore, è sempre lo stesso sia in caso di vetro doppio sia in caso di vetro triplo, a patto però che in caso di doppio vetro basso emissivo vi sia una sola lastra avente il coating, mentre in caso di triplo vetro basso emissivo le lastre aventi il coating siano 2 su 3 (norma UNI EN ISO 10077-1, tabelle E1 relativa a canalini normali ed E2 relativa a canalini a prestazione termica migliorata,il valore tabellato è considerato valido per "doppio o triplo vetro, intercapedine riempita in aria o gas".). Si raccomanda di utilizzare solo i valori riprortati nelle tabelle di cui sopra o, in alternativa, di far eseguire la determinazione del ponte termico del canalino da parte di un Ente Notificato; qualsiasi altro valore,p.ex comunicato dal vetraio, è privo di fondamento in quanto psi_g rappresenta il ponte termico generato dall'interazione tra vetro,canalino e telaio, e quindi il valore varia a seconda del profilo del serramento. In caso di serramento in legno i valori di cui alle tabelle E1 ed E2 sono:
CANALINI IN ACCIAIO O ALLUMINIO--------------------con vetro normale 0,06 w/mlK----con vetro basso emissivo 0,08 W/mlK
CANALINI A PRESTAZIONE TERMICA RINFORZATA----------con vetro normale 0,05 W/mlK----con vetro basso emissivo 0,06 W/mlK
Buonasera, il cassonetto delle tapparelle deve essere certificato? E' necessario rivolgersi ad un laboratorio? grazie. cordiali saluti.
Non esiste alcuna norma specifica per i casonetti i quali, se forniti separatamente dall'infisso, non mi risulta debbano venire marcati CE. In caso il serramento sia una sorta di monoblocco comprendente serramento vero e proprio e cassonetto potrebbe essere più corretto testare l'assemblato in modo tale da dare un valore reale al complessivo che si andrà ad inserire nel vano murario. Le prove su un oggetto così complesso devono venire svolte da un Ente Notificato in quanto non vi è modo di determinare le prestazioni dell'insieme serramento+cassonetto mediante metodo tabellare. Da un punto di vista meramente pratico sarà il caso di ricordare che alcune prestazioni del serramento, soprattutto la prestazione acustica, sono fortemente influenzate da quelle dell'eventuale cassonetto ad esso collegato.
sono un rivenditore di infissi,per dimostrare che gli infissi che ho venduto sono certificati,cosa devo fare? devo inserire nella fattura di vendita il nome del produttore dove ho acquistato gli infissi?
Come rivenditore ha l'unico obbligo di acquistare e rivendere prodotti marcati CE, fungendo da "passacarte" per quel che riguarda le documentazioni relative. Logicamente se lei vorrà essere sicuro di non venire trattato da produttore e quindi assoggettato a tutta alla normativa con le modalità previste per i fabbricanti, dovrà mettere ben in chiaro in tutta la sua documentazione commerciale che il prodotto da lei commercializzato è prodotto da un'altra azienda.
Esiste un tecnico che valuti se i serramenti sono montati a regola d'arte?
Non esistendo alcun documento normativo che fissi i parametri della regola dell'arte è estremamente difficile per chiunque valutare al conformità a ciò che non è mai stato adeguatamente definito. Comunque in caso si verifichino evidenti manchevolezze nella posa (trafilature d'aria o di acqua, evidente passaggio di rumore dai giunti,fissaggio fuori piombo, difficoltà di manovra ecc...) sarà compito di un eventuale CTU nominato dal tribunale definire le cause dei malfunzionamenti ed attribuire le responsabilità ai singoli attori del processo di posa. Ricordo per maggiore chiarezza che, secondo l'unica norma esistente in Italia applicabile alla posa in opera di una partita di infissi, la posa parte dalla progettazione e quindi sono da considerare coinvolti il progettista,il direttore lavori,il costruttore edile, il serramentista ed il posatore.
Buongiorno in caso di contestazione di una fornitura di infissi e della relativa posa in opera , il venditore in attesa della soluzione del contenzioso e' obbligato a rilasciare la certificazione degli infissi ? (valori trasmittanza ecc)
La documentazione di accompagnamento costituita dalla Marcatura CE (con tutte le informazioni sui livelli prestazionali e quindi anche la trasmittanza termica),dalla scheda prodotto riportante i materiali costituenti l'infisso (legno o metallo o PVC,guarnizioni,ferramenta,vetro ecc...) e dalle istruzioni di uso e manutenzione deve essere emessa all'atto dell'immissione sul mercato, quindi deve venire consegnata al cliente finale all'atto della cessione del prodotto e non all'atto del saldo. Qualora non siano state consegnate le necessarie documentazioni ed in caso di causa legale il giudice potrebbe ritenere che tale assenza giustifichi, almeno parzialmente, il mancato pagamento della fornitura da parte del cliente, portando così ad una soccombenza in giudizio per il venditore degli infissi.
Nel caso di portafinestra per l'applicazione delle regole di estensione dei risultati è necessario considerare il prospetto E.1 o il prospetto E.2 dell'appendice E della norma UNI 14351-1? grazie
La risposta a questa domanda è abbastanza difficile in quanto all'interno della commissione nazionale sui serramenti non si è ancora raggiunta una concordanza di vedute sulla collocazione delle porte finestre, ossia se includerle tra le finestre o tra le porte pedonali. Personalmente ritengo che il capitolo 1 della norma che dice " La presente norma europea identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali applicabili a finestre (comprese finestre da tetto,finestre da tetto con caratteristiche di resistenza al fuoco dall'esterno e porte finestre), porte esterne pedonali...." significhi che ai fini della rispondenza alla norma le porte finestre debbono venire assimilate alle finestre e quindi valutate in base alla tabella E1. Altri soggetti appartenenti alla stessa commissione ritengono che la classificazione vada fatta in base all'uso preminente, e che per finestre debbano venire intesi i serramenti il cui uso principale sia quello di illuminare ed aerare i locali mentre per porte pedonali si debbano intendere i serramenti il cui uso principale sia quello di permettere il passaggio di persone e di cose. In base a questa interpretazione le porte finestre andrebbero assimilate a porte pedonali e quindi valutate in base alla tabella E2. Capisco che per un soggetto non coinvolto direttamente nel processo normativo questa situazione possa apparire paradossale ma è purtroppo abbastanza frequente in quanto molto spesso le norme si prestano a più interpretazioni, soprattutto quando si scende nei particolari.
Buongiorno e complimenti per i chiarimenti che fornite. Posso utilizzare dei software in commercio validati ai fini della 10077-1 e 10077-2 per il calcolo dei nodi e trasmittanza termica delle vetrate, e utilizzare i valori ai fini della marcatura CE?
La norma di prodotto relativa ai serramenti, ossia la UNI EN 14351-1:2006 (a partire dal 1 dicembre di questo anno sarà sostituita dalla UNI EN 14351-1:2010, definita anche UNI EN 14351-1:2006+A1) cita nell'allegato ZA.2 : "La determinazione delle caratteristiche rientrante sotto il controllo dell'organismo di certificazione del prodotto o effettuata da un laboratorio di prova notificato.........mediante valori tabellari o calcoli, può essere effettuata dal fabbricante, ma le basi su cui la determinazione è effettuata devono essere controllate dallo stesso ente indicato per questa caratteristica nel prospetto ZA.3 e nel prospetto ZA.3b". Per quanto riguarda la trasmittanza termica ciò significa che il calcolo del valore finale Uw ai sensi della UNI EN ISO 10077-1 può venire effettuato dal fabbricante, ma che i valori di ingresso, ossia Uf,Ug, e psi_g devono provenire da un Ente Notificato, oppure, dato che gerarchicamente una norma è superiore ad un singolo Ente, provenire da un documento normativo ufficiale. Quindi qualora il produttore di infissi voglia autodeterminarsi il valore di Uw egli potrà:
- utilizzare il valore di Ug proveniente dal vetraio, il quale lo avrà determinato nel rispetto della norma di attestazione conformità dei vetri ( i vetri hanno già obbligo di marcatura CE)
- utilizzare il valore di Uf proveniente dall'appendice della UNI EN 10077-1. Ciò è più facile per quanto riguarda il legno, mentre potrebbe essere più complicato per alluminio e PVC, ma i produttori di serramenti eseguiti con questi materiali possono anche stipulare un contratto di "cascading" con il loro sistemista per utilizzare i valori da lui ottenuti con l'impiego della UNI EN ISO 10077-2
utilizzare i valori di psi_g provenienti dall'appendice della UNI EN ISO 10077-1
Qualora il produttore non volesse o non potesse utilizzare valori provenienti dall'appendice della UNI EN ISO 10077-1 oppure derivanti da una procedura di "cascading" i valori di ingresso dovranno venire determinati tramite la procedura descritta nella UNI EN ISO 10077-2, ossia con l'analisi delle isoterme. Tale procedura però è applicabile solo da parte di un Ente Notificato, quindi a prescindere dagli strumenti informatici eventualmente in suo possesso il produttore non è autorizzato ad autodeterminare i valori dei singoli componenti.
vorrei sapere se son obbligata a dare le certificazioni prima del pagamento, grazie
Secondo la norma la Marcatura CE, che è ormai l'unica certificazione di prodotto considerata valida all'interno del territorio della Comunità Europea, deve essere rilasciata all'atto dell'immissione sul mercato, ossia al momento della vendita e non al momento del saldo della fornitura.
Gent.mo Dr Broglio, ho pagato un'impresa per la ristrutturazione di immobile per il quale ho avviato pratica PER IL RIMBORSO DEL 55%, avendo l'impresa. sono entrata in causa con impresa, non ho ricevuto nessuna certificazione dei lavori fatti, ora la ditta che mi ha installato i serramenti su ordine dell'impresa per paura di ritorsioni non vuole consegnarmi ne' la certificazione dei serramenti e nemmeno la tipologia degli stessi o dei vetri utilizzati. cosa devo fare, posso fare effettuare una perizia tale da servire al certificatore. Siamo disperati. Grazie per la sua risposta
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni (detto "decreto edifici") il contribuente che voglia beneficiare dello sgravio IRPEF del 55% deve entrare in possesso di una asseverazione redatta da un tecnico abilitato che certifichi la rispondenza dell'intervento a quanto stabilito dagli artt.5,6,7,8.
L'art.7 comma 2 dello stesso decreto stabilisce che la suddetta asseverazione, in caso di sostituzione di infissi, possa venire sostituita da una dichiarazione del produttore degli infissi medesimi.
In ogni caso, sia che si tratti di un'asseverazione sia di una dichiarazione del produttore, il valore della trasmittanza termica Uw dell'infisso deve venire determinata nel rispetto della normativa europea di riferimento.
Ciò in buona sostanza significa che, in caso il produttore degli infissi non si renda disponibile a rilasciare la dichiarazione di cui sopra, lei potrebbe rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra,architetto, ingegnere) per far effettuare i calcoli di trasmittanza termica sia degli infissi installati sia di quelli preesistenti.
Purtroppo però, dato che è impossibile per un tecnico valutare la trasmittanza di un vetro basso emissivo senza avere i valori di riferimento, il tecnico dovrebbe essere in possesso della dichiarazione della vetreria riguardante il valore di Ug dei vetrocamera, cosa questa che temo possa consegnarle solo il produttore degli infissi.
Giunto a questo punto non so cosa consigliarle, anche perché con una causa in corso di esecuzione è ben difficile costringere il produttore degli infissi a consegnarle la documentazione dei medesimi, tanto più che, da quel che capisco, il serramentista non ha avuto lei come cliente ma bensì l'impresa, e quindi a rigor di termini la documentazione andrebbe consegnata all'impresa stessa la quale poi dovrebbe provvedere a passarla a voi.
Purtroppo se ho ben compreso la vostra situazione non mi pare abbiate alcun modo per forzare la mano al produttore di serramenti, ma temo dobbiate in ogni caso agire sul costruttore edile al quale vi siete appoggiati e che, per voi, risulta essere il fornitore di riferimento.
Fornisco serramenti a una impresa edile. L\'acquirente dell\'immobile ha diritto di chiedermi la dichiarazione di conformità?
No, per due buoni motivi. Anzitutto il cliente per il quale in questo caso si sta lavorando è l'impresa e non il privato, quindi l'immissione sul mercato avviene nei confronti dell'impresa e non dell'acquirente finale. Visto che la marcatura CE deve venire apposta all'atto dell'immissione sul mercato e visto che il label può venire apposto sui documenti commerciali sarà sufficiente che la marcatura compaia sulla bolla e/o sulla fattura diretta all'impresa. Oltre a ciò la dichiarazione di conformità deve "venire trattenuta dal fabbricante ed esibita (non consegnata) in caso di richiesta degli aventi diritto, che possono essere eventuali servizi ispettivi dei vari ministeri, le GdF o, al limite l'acquirente dei serramenti (che in questo caso è l'impresa e non il privato, che quindi non ha manco diritto a prendere visione della dichiarazione). Fatto salvo tutto ciò penso che consegnare una copia della dichiarazione di conformità, vistosamente marcata come copia, come suol dirsi "fa figo ma non impegna" e quindi la si può anche consegnare. In ogni caso però tutto ciò va fatto nei confronti del costruttore edile, che risulta il vero cliente del serramentista, il quale poi provvederà a rendere edotti i propri clienti del fatto che i componenti dell'edificio che sta loro vendendo rispettano le norme di conformità.
Nella nuova versione della norma UNI EN 14351:2010 non si parla più della modalità SHARING delle ITT. è ancora possibile?
Lo shared ITT results (tradotto condivisione dei risultati degli ITT) non è più presente nella nuova versione della EN 14351-1, la quale prevede che in alternativa alle prove dirette si possa optare solo per la procedura di cascading, e quindi non è da considerare come applicabile. Oltre a ciò l'applicabilità di tale procedura alla marcatura CE di finestre e porte esterne pedonali è stata sospesa dal TC33 in seduta plenaria in quanto pare vi siano dubbi sia sulle reali modalità di applicazione dello shared sia sulla sua compatibilità con gli ordinamenti giuridici di alcuni Stati europei.
E’ obbligatorio avere la certificazione ISO 9001 per la marcatura CE?
No, sì è solo avvantaggiati nella parte di FPC.
E’ sufficiente eseguire le prove per essere marcati CE?
No, il produttore deve anche predisporre un Piano di Controllo in Fabbrica (FPC). Prove Iniziali di Tipo (ITT) e Piano di Controllo in Fabbrica (FPC) sono entrambi requisiti essenziali per la marcatura CE.
La procedura del cascading è legale?
Sì, ed è anche ufficialmente disciplinata dalla EN 14351-1:2010.
I semilavorati devono essere marcati CE?
No, la marcatura CE riguarda solo il prodotto finito.
La marcatura CE riguarda anche la posa in opera?
No. La marcatura CE riguarda il prodotto come esce dalla fabbrica, quindi ne è esclusa la posa. Il produttore deve comunque predisporre un manuale di installazione nel caso in cui utilizzi posatori esterni all’azienda.
I singoli componenti (ferramenta, guarnizioni, vetri, ecc.) devono essere marcati CE?
Al momento l’unico componente soggetto a marcatura CE sono le vetrate, che dovranno essere marcate CE dal produttore della vetrata, secondo la rispettiva norma di riferimento.
E’ obbligatorio apporre l’etichetta CE sul prodotto?
No, la norma lascia scegliere al produttore se apporre l’etichetta sul prodotto, sull’imballaggio oppure sui documenti commerciali.
Chi è responsabile della marcatura CE, il produttore o il posatore?
La responsabilità è di chi immette il prodotto sul mercato, ovvero il produttore.
Qual è la procedura per la marcatura CE di porte su vie di fuga (uscite di sicurezza)?
La norma prevede il Sistema di Attestazione 1, ovvero alcune Prove Iniziali di Tipo (ITT) devono essere eseguite da un Laboratorio Notificato ed è prevista una visita iniziale in fabbrica ed una sorveglianza annuale per valutare e controllare il Controllo di Produzione in Fabbrica.
Qual è la procedura per la marcatura CE di finestre e porte pedonali?
La norma prevede il Sistema di Attestazione 3, ovvero alcune Prove Iniziali di Tipo (ITT) devono essere eseguite da un Laboratorio Notificato, mentre il Controllo di Produzione in Fabbrica è una esclusiva responsabilità del produttore.
Chi ha eseguito le prove secondo la versione 2006 della norma EN 14351-1 deve rifarle per essere conforme alla versione 2010?
No, le prove rimangono valide.
Sono valide le prove eseguite prima di questa data?
Sì, le prove sono valide, purché siano state eseguite secondo le norme di prova europee.
Qual è la norma per la marcatura CE di serramenti e da quando è obbligatoria?
La norma è la EN 14351-1 ed è obbligatoria dal Febbraio 2010.